Art. 10 - Tutela della riservatezza dell’identità: contenuto e attuazione nel procedimento

Art. 10 - Tutela della riservatezza dell’identità: contenuto e attuazione nel procedimento

1. La tutela dell’identità della persona segnalante comprende sia le generalità sia quegli elementi della segnalazione e della documentazione allegata che, se conosciuti, possono consentire, anche indirettamente, l’identificazione del segnalante.

2. L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità, non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della medesima, a persone diverse da quelle competenti a riceverle o a dare seguito alle segnalazioni.

3. La segnalazione e il relativo procedimento sono sottratti all’accesso agli atti previsto dagli artt. 22 e seguenti della L. 241/90 e all’accesso civico generalizzato di cui all’art. 5, comma 2 del D. Lgs. 33/2013.

4.La tutela della riservatezza è garantita anche qualora la segnalazione pervenga con modalità o a personale diverso da quello ufficialmente autorizzato, il quale, in tal caso, trasmetterà senza ritardo la segnalazione al personale autorizzato.

5.Il soggetto segnalato non può esercitare i diritti previsti dagli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE 2016/679 con riferimento ai propri dati personali trattati dall’Ateneo e cioè: diritto di accesso, di rettifica, di ottenerne la cancellazione, di limitazione del trattamento, di portabilità dei dati, di opposizione al trattamento (art. 2-undecies del D. Lgs.196/2003).

6.La procedura informatizzata garantisce la non tracciabilità del segnalante al momento della connessione e i suoi dati identificativi sono separati dal contenuto della segnalazione tramite l’adozione di appositi codici che garantiscono la conservazione criptata dei dati in database separati.

7. Per assicurare una maggiore tutela dell’identità del segnalante, salvi i casi in cui la riservatezza su di essa non sia opponibile per legge, l’Ateneo nomina un soggetto, diverso dall’RPCT, denominato Custode dell’Identità, che assicura la conservazione dei nominativi dei segnalanti separatamente dai contenuti delle segnalazioni, senza conoscere né gli uni né gli altri. Il Custode dell’Identità, su richiesta motivata dell’RPCT, se strettamente necessario all’attività di verifica, può associare nominativo e contenuto tramite codici criptati previsti dalla procedura informatica.

8.I soggetti che supportano l’RPCT nella sua attività possono conoscere solo il contenuto della segnalazione, nelle parti che lo stesso riterrà necessarie, private degli elementi che possano ricondurre all’identità del segnalante, nei limiti in cui questo non pregiudichi l’attività di supporto.

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