Art. 14 - Diritto della persona segnalata alla tutela dei dati personali
Art. 14 - Diritto della persona segnalata alla tutela dei dati personali1. La persona segnalata non può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del Regolamento UE 2016/679 qualora sia ipotizzabile un pregiudizio effettivo e concreto alla riservatezza dell’identità della persona segnalante e delle altre persone la cui identità è tutelata ai sensi del D.lgs. 24//2023.
Il segnalato può tuttavia esercitare i propri diritti tramite l'Autorità Garante della protezione dei dati personali, ai sensi dell’art. 160 del Codice Privacy.