Art. 2 – Criteri per la gestione del Fondo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche e per l’innovazione, la formazione e la specializzazione
Art. 2 – Criteri per la gestione del Fondo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche e per l’innovazione, la formazione e la specializzazione1. Al fine di alimentare il Fondo per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche e per l’innovazione, la formazione e la specializzazione, d’ora innanzi indicato come “Fondo Incentivi”, l’Università destina risorse finanziarie in misura non superiore al 2% modulate sull’importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base delle procedure di affidamento (IVA esclusa), per remunerare le funzioni tecniche indicate nell’allegato I.10 al Codice, effettivamente svolte dal personale. Concorrono alla formazione dell’importo a base di gara anche gli oneri per la sicurezza (o altre voci analoghe) non soggetti a ribasso.
2. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente Regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come “funzionale” (all. I.1- art. 3, comma 1, lett. s del Codice), ovvero “prestazionale” (all. I.1- art. 3, comma 1, lett. t del Codice).
3. Nelle ipotesi in cui la procedura di affidamento sia svolta per mezzo dell’istituto dell’Accordo Quadro, il relativo ammontare dell’incentivo, non superiore al 2% dell’importo a base di gara, va individuato sia nel Quadro Economico generale dell’appalto che, pro quota, nei Quadri Economici dei singoli contratti attuativi, affidati per mezzo dell’Accordo Quadro in questione.
4. Nelle ipotesi in cui la procedura di gara sia svolta da una Centrale di Committenza, l’Amministrazione può destinare, alle funzioni tecniche svolte dal personale della centrale stessa, una quota parte dello stanziamento per il relativo incentivo in misura non superiore al 15% dell’incentivo previsto per la singola procedura dal presente Regolamento (art. 45, comma 8 del Codice).
5 L’ammontare delle risorse che alimentano il Fondo Incentivi è previsto, per i lavori, nel primo Quadro Economico utile, sia esso contenuto nel Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) o nei successivi livelli di progettazione. Per le acquisizioni di beni e servizi detto importo viene previsto nei relativi documenti di progetto o in altro atto idoneo.
6. L’accantonamento delle risorse al Fondo Incentivi avviene con apposito provvedimento di accantonamento, anche contestuale all’approvazione del quadro economico dell’intervento stesso.
7. Le varianti conformi all’art. 120 del Codice contribuiscono a determinare l’incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino lavori, servizi o forniture aggiuntivi. L’incentivo è calcolato sull’importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento che autorizza la variante.