Art. 3 – Modalità di previsione, accantonamento e finalità del Fondo Incentivi
Art. 3 – Modalità di previsione, accantonamento e finalità del Fondo Incentivi1. Gli stanziamenti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture devono comprendere gli importi relativi agli incentivi per funzioni tecniche. In particolare, le previsioni di budget per gli incentivi relativi agli affidamenti dei servizi devono seguire il criterio della competenza economica, tenendo conto di quanto indicato al successivo art.17, circa le tempistiche con cui le prestazioni sono da considerarsi rese.
2. Le strutture assegnatarie dei relativi budget devono provvedere a formalizzare gli accantonamenti con apposito atto, indicando le coordinate contabili del budget destinato agli incentivi, esplicitando le quote di cui al successivo comma 4.
3. L’importo accantonato, non superiore al 2% dell’importo di lavori, servizi e forniture, posto a base delle procedure di affidamento (IVA esclusa), è comprensivo anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell’Università.
4. L’importo di cui al precedente comma 3 del presente articolo è destinato:
a) per una quota pari all’80%, ai soggetti che svolgono le attività tecniche elencate nell’Allegato I.10 del Codice nonché ai loro collaboratori;
b) per una quota pari al 20% alle finalità indicate all’art. 45, commi 6 e 7 del Codice.
Non si provvede all'inserimento nel Fondo Incentivi della quota del 20% di cui al comma 4 lett. b nel caso di interventi o acquisizioni che fanno capo a finanziamenti europei o altri finanziamenti a destinazione vincolata. Tale quota viene invece incrementata delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure non corrisposte in quanto, ad esempio, eccedenti il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente (vedi art. 19 del presente Regolamento).
5. Il 20% del Fondo Incentivi è destinato da parte dell'Università all’acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, anche per incentivare:
a) la modellazione elettronica informativa per l’edilizia e le infrastrutture;
b) l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
c) l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
6. Una parte delle risorse di cui al comma 4 lett. b è in ogni caso utilizzata:
a) per attività di formazione per l’incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.
7. La quota del 20% del Fondo Incentivi può essere utilizzata per le varie tipologie di spesa finanziabili ed è assegnata, come budget di spesa, ai diversi settori dell'Amministrazione Universitaria sulla base delle rispettive competenze, in base a richieste effettuate in sede di predisposizione del Budget annuale o, per motivate esigenze, in corso d’anno.