Art. 5 – Graduazione della misura incentivante

Art. 5 – Graduazione della misura incentivante

1.   Il computo della percentuale prevista dal Codice, nella misura massima del 2% dell’importo posto a base di gara di un lavoro, servizio o fornitura viene effettuato al lordo degli oneri per la sicurezza o di altre somme non soggette a ribasso, al netto dell’IVA.

Tale percentuale viene graduata secondo i seguenti criteri:

  1. 2% per appalti di lavori, servizi e forniture con importi previsti a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;

  2. 1,9% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro previsti a base di gara;

  3. 1,8% per appalti di lavori, servizi e forniture per l’importo eccedente 5.000.000,00 euro previsti a base di gara.

2.   Nel caso di concessione la percentuale viene graduata secondi i seguenti criteri, fermo restando che l’importo complessivo da accantonare non potrà superare il 40% dell’importo del canone posto a base di gara: 

a) 1,5% con importi previsti a base di gara fino a 1.000.000,00 euro;

b)   1,2% per l’importo eccedente 1.000.000,00 euro e fino a 5.000.000,00 euro previsti a base di gara;

c)   1,0% per l’importo eccedente 5.000.000,00 euro previsti a base di gara.

3.   L’aliquota del 2%, qualora modificata a seguito di aggiornamenti normativi, è automaticamente aggiornata. La sua modifica comporta l'automatica proporzionale modifica anche delle percentuali indicate ai commi 1 e 2 del presente articolo.

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