Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo
Art. 9 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell’incentivo1. Ai sensi dell’art. 45, comma 4, ultimo periodo, del Codice, è escluso dalla ripartizione dell’incentivo il personale con qualifica dirigenziale, fatte salve eventuali deroghe per ambiti specifici ovvero modifiche alla citata disposizione, stabilite per legge.
2. Ove intere fasi siano realizzate esclusivamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al Dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, la quota da distribuire agli stessi è spettante, mentre la quota spettante al personale dirigenziale costituisce economia.