Art. 17 - Conclusione delle singole prestazioni
Art. 17 - Conclusione delle singole prestazioni1. Le prestazioni, di cui all’Art. 13, sono da considerarsi rese:
a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l’avvio della progettazione o della procedura di affidamento dell’appalto principale;
b) per la progettazione, con l’approvazione della relativa fase di progetto;
c) per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l’approvazione del progetto da porre a base di gara;
d) per la verifica dei progetti, con la formalizzazione dell’approvazione del progetto di realizzazione del lavoro e la sua trasmissione al RUP per la relazione finale di verifica;
e) per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, con il provvedimento di aggiudicazione;
f) per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il verbale di ultimazione lavori;
g) per la direzione lavori e per il collaudo con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’organo competente;
h) per la direzione dell’esecuzione e per la verifica di conformità – regolare esecuzione con l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.