Art. 17 - Conclusione delle singole prestazioni

Art. 17 - Conclusione delle singole prestazioni

1.   Le prestazioni, di cui all’Art. 13, sono da considerarsi rese:

a)   per la programmazione della spesa per investimenti, con l’avvio della progettazione o della procedura di affidamento dell’appalto principale;

b)   per la progettazione, con l’approvazione della relativa fase di progetto;

c)   per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con l’approvazione del progetto da porre a base di gara;

d)   per la verifica dei progetti, con la formalizzazione dell’approvazione del progetto di realizzazione del lavoro e la sua trasmissione al RUP per la relazione finale di verifica;

e)   per la predisposizione e controllo delle procedure di gara, con il provvedimento di aggiudicazione;

f)    per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, con il verbale di ultimazione lavori;

g)   per la direzione lavori e per il collaudo con l’approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione da parte dell’organo competente;

h)   per la direzione dell’esecuzione e per la verifica di conformità – regolare esecuzione con l’emissione del certificato di regolare esecuzione o di verifica di conformità.

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