Art. 19 - Liquidazione – limiti
Art. 19 - Liquidazione – limiti1. Gli incentivi complessivamente maturati in un anno dal singolo dipendente, anche presso diverse Amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti, non possono superare l’importo del trattamento economico complessivo annuo lordo. Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile percepito nell’anno di maturazione. Tale limite è incrementato del 15% in caso di adozione di metodi e strumenti digitali per la gestione informativa dell’appalto previa attestazione del RUP. Per poter verificare tale limite sarà responsabilità dei dipendenti dell’Università degli Studi di Trieste, destinatari degli incentivi per funzioni tecniche presso altre amministrazioni, comunicare al RUP l’importo dell’incentivo maturato e percepito presso altri enti pubblici, indicando gli anni di competenza mediante apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Il RUP provvederà all’immediato inoltro agli uffici competenti.
2. Qualora sia stato incaricato un dipendente di diversa Amministrazione, sarà nella responsabilità del dipendente comunicare al RUP l’importo dell’incentivo percepito presso altri Enti Pubblici e, in particolare, segnalare il superamento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Il RUP provvederà all’immediato inoltro agli uffici competenti.
3. Qualora gli incentivi liquidati sulla base del presente regolamento eccedano il limite di cui ai commi precedenti, le relative eccedenze non potranno essere corrisposte, neppure negli anni successivi, tali somme confluiranno nel fondo per l’innovazione come specificato all’Art. 3 comma 5.