Art. 1 – Ambito di applicazione
Art. 1 – Ambito di applicazione1 Il presente regolamento, in ottemperanza all’art. 36 dello Statuto dell’Università degli Studi di Trieste, disciplina le procedure per l’istituzione e l’attivazione:
a. dei corsi previsti dal DM 270 del 22 ottobre 2004, art. 3, comma 9, al termine dei quali vengono rilasciati diplomi di Master universitario;
b. dei corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale, previsti dal DPR 10 marzo 1982, n. 162 e dalla Legge 19 novembre 1990, n. 341 al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di frequenza o di partecipazione;
c. dei corsi di formazione permanente e ricorrente previsti dall’art. 6 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e dal DM 270 del 22 ottobre 2004, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato di partecipazione.