TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO
TITOLO II - MASTER UNIVERSITARI DI I E II LIVELLO 8861Art. 3 – Principi e finalità
Art. 3 – Principi e finalità1 L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di Master di primo o secondo livello.
2 La denominazione “Master universitario di primo o secondo livello dell’Università degli studi di Trieste” si applica esclusivamente ai corsi istituiti e attivati ai sensi del Decreto Ministeriale 270 del 22 ottobre 2004, del Regolamento didattico di Ateneo e ai sensi del presente Regolamento.
3 I Master sono istituiti per rispondere alle esigenze culturali di approfondimento dei laureati nelle varie discipline e sono finalizzati a fornire competenze specifiche a soggetti già inseriti o in procinto di inserirsi in ambiti professionali.
4 I corsi di Master possono essere organizzati anche in forma consorziata, sulla base di convenzioni ed accordi con Enti e soggetti esterni, italiani e stranieri.
5 Le modalità e le scadenze per l’istituzione/attivazione dei Master vengono stabilite annualmente da una circolare pubblicata, di regola, entro il mese di febbraio.
Art. 4 – Istituzione e attivazione di nuovi corsi di Master
Art. 4 – Istituzione e attivazione di nuovi corsi di Master1 L’istituzione dei Master è proposta da un singolo Dipartimento ovvero in co-organizzazione fra più Dipartimenti. In caso di co-organizzazione, in fase di istituzione, dovrà essere individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattica, amministrativa e finanziaria del corso.
2 La proposta di istituzione di un Master contiene:
a) La denominazione completa del Master;
b) La denominazione completa del Master in lingua inglese;
c) Il livello del Master;
d) La lingua ufficiale del corso;
e) La durata del corso e il numero di crediti formativi universitari (CFU) previsti e l’eventuale modalità di svolgimento delle attività didattiche in forma telematica;
f) Il nome del docente proponente (professore o ricercatore) afferente al Dipartimento proponente – unità principale di riferimento;
g) La sede del Master e il Dipartimento di afferenza;
h) I titoli di accesso, ed eventuali ulteriori requisiti richiesti;
i) Gli obiettivi formativi del corso;
j) Il profilo professionale e possibili sbocchi occupazionali e professionali previsti, definiti anche sulla base di manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni rappresentative - a livello locale o nazionale e internazionale - della produzione di beni e servizi, delle professioni da cui emerga la coerenza del progetto formativo con la domanda di competenze del mercato del lavoro e del settore delle professioni;
k) L’ordinamento didattico del corso, con la ripartizione dei CFU tra le diverse attività formative previste con l’indicazione specifica della tipologia, dei moduli, del relativo Settore Scientifico Disciplinare, delle ore e dei CFU corrispondenti e modalità di svolgimento delle eventuali verifiche intermedie ai fini dell’acquisizione dei CFU e della prova finale;
l) L’indicazione degli eventuali enti coinvolti e forma di coinvolgimento;
m) Il numero minimo e numero massimo di iscritti;
n) La definizione dei criteri di selezione dei candidati;
o) L’ammontare dei contributi di iscrizione;
p) Il piano finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del corso;
q) L’indicazione sulla eventuale partecipazione di uditori, con specificazione delle attività formative che gli uditori potranno frequentare di cui all’art. 21 del presente Regolamento;
r) La delibera del Dipartimento proponente/centro di spesa e dell’eventuale Dipartimento co-organizzatore;
s) La delibera della Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento proponente;
t) Ogni altra informazione che il proponente ritiene opportuno fornire;
3 Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Master è di almeno cinque iscritti ordinari, cioè con contribuzione non soggetta a riduzioni o misure agevolate, ferma restando la sostenibilità finanziaria del corso.
4 Le proposte di istituzione vengono inviate all’ufficio competente che provvede ad inoltrarle al Presidio della Qualità per una valutazione della coerenza con i criteri previsti dallo stesso Presidio per l’attivazione. Acquisito il parere del Presidio della Qualità, tutte le proposte di istituzione ritenute idonee verranno sottoposte all’approvazione degli Organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.
5 Le proposte di istituzione di corsi di Master con sede amministrativa diversa dall’Università degli Studi di Trieste sono approvate dal dipartimento di afferenza congiuntamente alla proposta di un atto convenzionale e alla documentazione prevista dall’art. 23. Queste proposte verranno sottoposte all’approvazione degli organi Accademici di Ateneo nella prima seduta utile.
Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali
Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali1 La procedura disciplinata dall’art. 4 di questo Regolamento si applica anche nei casi in cui sia prevista l’introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.
2 Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:
a) la denominazione del corso;
b) gli obiettivi formativi;
c) il livello del Master (primo o secondo);
d) la modifica dell’ordinamento didattico del corso superiore a 6 CFU;
e) il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master;
f) la/e struttura/e didattica/che proponente/i;
g) la struttura a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.
Art. 6 – Riedizioni di Master senza modifiche sostanziali
Art. 6 – Riedizioni di Master senza modifiche sostanziali1 Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato ed attivato nell’anno accademico immediatamente precedente e che non preveda modifiche sostanziali, è necessario presentare:
a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;
b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;
c) la relazione di cui all’art. 22 relativa all’edizione immediatamente precedente.
2 Qualora si intenda richiedere l’attivazione di un Corso di Master che sia già stato valutato positivamente e che non preveda modifiche sostanziali, ma che non sia stato attivato negli anni accademici precedenti, è comunque necessario presentare:
a) la delibera di approvazione della proposta di riedizione del Master da parte del Dipartimento responsabile;
b) l’approvazione del piano finanziario preventivo da parte del Centro di spesa competente;
c) la relazione di cui all’art. 22 relativa all’ultima edizione attivata;
d) delibera della Commissione paritetica per la Didattica del Dipartimento proponente.
Art. 7 – Organi del Master
Art. 7 – Organi del Master1 Sono Organi del Corso di Master: il Direttore e - ove previsto - il Consiglio del Corso di Master.
2 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso e viene nominato dal Consiglio di Dipartimento, all’atto dell’approvazione della proposta istitutiva o di rinnovo del Master oppure viene eletto dal Consiglio del Corso di Master a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, fra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.
Nel caso in cui l’incarico sia affidato a personale a tempo determinato, è necessario verificare che la durata del contratto garantisca la possibilità di assolvere a tutte le attività connesse con la Direzione.
Nel caso di previsione del Consiglio del Corso di Master, il Direttore è eletto dal Consiglio stesso a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati, fra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di attivazione del Master.
3 Il Direttore presiede il Consiglio di Corso di Master, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Master nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici; attua le decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso di Master - ove previsto. Ai fini organizzativi, il Direttore individua – se del caso – uno o più Delegati.
4 Il Consiglio di corso di Master, ove previsto, è istituito con deliberazione del Consiglio del Dipartimento ed è composto dai professori e ricercatori titolari degli insegnamenti contemplati dall’Ordinamento didattico del Corso e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di insegnamento. I docenti responsabili dei corsi di insegnamento vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Master.
5 Spetta al Consiglio di Corso di Master o al Direttore:
a. fornire un’adeguata promozione e divulgazione al Corso di Master con il supporto, ove richiesto, dei competenti uffici di Ateneo;
b. proporre al Direttore di Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Master e della Commissione per la prova finale;
c. sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;
d. proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;
e. proporre al Consiglio di Dipartimento la definizione dei criteri di attribuzione di eventuali agevolazioni da parte dell’Ateneo;
f. verificare la frequenza dei fruitori delle agevolazioni, e, in caso di inadempienza segnalarla ai fini della sospensione delle misure agevolative stesse;
g. proporre al Consiglio di Dipartimento eventuali modifiche del Regolamento Didattico del Corso, nonché dell’Ordinamento Didattico, anche in relazione alle innovazioni normative, purché approvate entro l’inizio dei corsi;
h. promuovere e coordinare ricerche e studi nelle discipline studiate nel corso;
i. attuare e far osservare le eventuali convenzioni con enti esterni;
j. proporre al Consiglio di Dipartimento l’eventuale adeguamento del piano di impiego delle risorse.
Art. 8 – Requisiti di ammissione
Art. 8 – Requisiti di ammissione1 Ai fini dell’ammissione ai Master universitari costituiscono requisito minimo:
a) per i Master di primo livello, la laurea o titolo nazionale o estero equivalente;
b) per i Master di secondo livello, la laurea magistrale, ovvero titoli equivalenti conseguiti secondo gli ordinamenti previgenti o titolo estero equivalente.
2 La valutazione del profilo curricolare dei candidati, ai fini dell’ammissione al Master, viene effettuata dagli Organi di gestione del Master con il supporto, ove richiesto, dei competenti Uffici di Ateneo.
3 Il rilascio del visto di ingresso ai fini dell’ammissione ai Master di cittadini stranieri, in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, viene regolata dalla disciplina nazionale in materia.
4 Può essere consentita l’iscrizione “con riserva” agli studenti laureandi, in difetto esclusivamente della prova finale, purché conseguano il titolo entro la data di avvio delle attività didattiche.
Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari
Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari1 Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con Decreto Rettorale, apposito Bando che prevede:
a. l’elenco dei corsi attivati;
b. la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;
c. l’ordinamento didattico di ogni corso;
d. il regolamento didattico di ogni corso;
e. i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;
f. i termini e le modalità di iscrizione;
g. l’importo dei contributi dovuti e le modalità di pagamento;
h. ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi
2 Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, previa approvazione del Direttore del Dipartimento e successiva comunicazione in Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del corso.
Art. 10 – Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU), attività didattiche, contemporanea iscrizione
Art. 10 – Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU), attività didattiche, contemporanea iscrizione1 I corsi di Master hanno durata almeno annuale e rilasciano almeno 60 CFU; le attività formative dei Master annuali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del corso. Le attività formative dei Master biennali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del secondo anno.
2 L’attività complessiva, comprensiva dell’impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1.500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, di cui almeno 200 di didattica frontale, cioè escluse le attività laboratoriali, pratiche e di tirocinio, che possono essere offerte anche in modalità telematica per una quota da definire nella proposta di istituzione e nelle eventuali riedizioni.
3 La struttura didattica competente determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Ogni attività didattica deve prevedere un minimo di 1 CFU.
4 È stabilita nella misura minima del 50% la copertura dei CFU delle ore di didattica frontale con docenza universitaria di ruolo o di enti pubblici o privati convenzionati e nella misura minima del 25% la copertura dei CFU di didattica frontale con docenza di ruolo dell’Ateneo.
5 Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.
6 Possono essere riconosciute in misura non superiore al 20% dei CFU complessivi, con corrispondente riduzione del carico formativo, le attività formative svolte anche in ambito extra-universitario, purché coerenti con gli obiettivi formativi ed i contenuti del Corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Tale riconoscimento non comporta la riduzione delle tasse e dei contributi previsti per l’iscrizione al Master.
7 La contemporanea iscrizione ad un Corso di Master e ad altro Corso di studio previsto dall’ordinamento universitario italiano viene disciplinata dalla vigente normativa nazionale (Legge 12 aprile 2022, n. 33 e ss.mm.ii.).
Art. 11 – Frequenza alle attività del Master
Art. 11 – Frequenza alle attività del Master1 La frequenza all’attività didattica frontale e di tirocinio del Master è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto;
2 Non è consentita la sospensione degli obblighi di frequenza. Nei casi di prolungata malattia che superi la percentuale massima di assenza prevista, e nei casi di gravidanza e maternità, può essere concessa la sospensione della formazione al Master, previa specifica e documentata richiesta all’ufficio competente e subordinatamente alla riedizione del corso nell’anno accademico immediatamente successivo.
Art. 12 – Prove di valutazione del profitto
Art. 12 – Prove di valutazione del profitto1 Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.
2 I regolamenti didattici dei Master stabiliscono le modalità e il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell’attività didattica e l’acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, project work, etc.). Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.
3 La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
4 Tutte le prove di esame e di verifica sono pubbliche. Per quanto riguarda gli elaborati scritti, il candidato ha il diritto di prenderne visione dopo la verbalizzazione.
Art. 13 – Iscrizione in qualità di fuori corso
Art. 13 – Iscrizione in qualità di fuori corso1 Possono iscriversi in qualità di fuori corso ad un Master coloro che, già immatricolati al medesimo Master nell’anno accademico immediatamente precedente, abbiano ottemperato agli obblighi di frequenza dei corsi di insegnamento ma che non abbiano completato gli esami, ovvero la prova finale e quindi non abbiano conseguito il titolo di Master.
2 A tali studenti vengono riconosciuti d’ufficio le frequenze ottenute, gli esami di profitto e di tirocinio con i relativi crediti formativi già acquisiti.
3 Il relativo contributo di iscrizione, uguale per tutti i Master, viene approvato annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4 I termini di presentazione della domanda e relativo pagamento, vengono stabiliti annualmente dal Bando di attivazione dei Master.
Art. 14 - Prova finale
Art. 14 - Prova finale1 Il titolo di studio è conferito a seguito del superamento della prova finale. Il regolamento didattico di ciascun Corso di Master disciplina, oltre alle modalità di svolgimento e di valutazione da parte di apposita Commissione giudicatrice:
a) le modalità della prova;
b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell’intera carriera dello studente all’interno del Corso, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2 Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti universitari relativi alle attività formative previste.
3 Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate ex art. 6, comma 8, lettera b), del presente Regolamento e sono composte da almeno tre membri.
4 Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i Professori di prima e seconda fascia, i Ricercatori e i docenti esterni professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale l’incarico di insegnamento è stato conferito. Possono essere nominati come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia o Ricercatori dell’Ateneo.
5 Il calendario delle prove finali prevede almeno tre appelli, che dovranno svolgersi entro il 31 maggio dell’anno solare successivo alla conclusione del corso. Le date degli appelli devono essere comunicate dalla Direzione del Master, all’Ufficio amministrativo competente e al Dipartimento/i di afferenza almeno 30 giorni prima del primo appello. In tale comunicazione deve essere anche indicata la data di fine delle attività didattiche.
6 Almeno 10 giorni prima del primo appello il Direttore del Master invia all’Ufficio competente l’eventuale elenco degli studenti che non hanno assolto agli obblighi di frequenza.
7 La votazione per l’esame finale è deliberata dalla Commissione giudicatrice a maggioranza dei componenti ed è espressa in centodecimi con possibilità di lode. I criteri di assegnazione della Lode vengono stabiliti preventivamente alla prova finale dalla Commissione.
8 L’esame si intende superato con la votazione minima di 66/110.
9 Agli iscritti che hanno superato con esito positivo la prova finale è riconosciuto il titolo di Master universitario di primo o secondo livello.
10 Il diploma menziona il titolo del Master, seguito dal livello e dal nome del corso.
11 Le modalità di rilascio dei doppi titoli e dei titoli congiunti interateneo sono regolate da specifiche convenzioni che li determinano.
12 Per i titoli di Master non è previsto il rilascio del Diploma Supplement.
Art. 15 – Decadenza
Art. 15 – Decadenza1 Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti dal regolamento del corso di Master decade dalla qualità di studente.
2 Lo studente, iscritto in qualità di fuori corso nell’anno accademico immediatamente successivo, che non consegua il titolo entro l’ultima sessione dell’anno di iscrizione decade definitivamente dalla qualità di studente.
Art. 16 – Rinuncia agli studi
Art. 16 – Rinuncia agli studi1 Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate. La rinuncia comporta la perdita dello status di studente.
Art. 17 – Tasse e Contributi
Art. 17 – Tasse e Contributi1 La quota di iscrizione, su proposta dei Dipartimenti, viene approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
2 È prevista una rateizzazione del contributo di iscrizione nella misura di due rate. Solo in caso di quote di iscrizione oltre gli 8.000,00 €, la rateizzazione può essere prevista in tre soluzioni.
3 L’importo percentuale delle rate, gli importi di mora e la loro applicabilità, il contributo per il diploma di Master ed eventuali altri contributi vengono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
4 Nel caso di rateizzazione del contributo di iscrizione il Centro di Spesa del Corso dovrà garantire il funzionamento del Master anche in caso di minori entrate derivanti da eventuali rinunce in itinere da parte dei corsisti.
5 Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.
6 Lo studente che ha presentato domanda di immatricolazione ad un Corso di Master non ha diritto alla restituzione delle tasse e contributi pagati, ad eccezione del caso di mancata attivazione del corso e ad esclusione del contributo di ammissione al concorso, al netto di oneri non universitari.
Art. 18 – Copertura e gestione finanziaria
Art. 18 – Copertura e gestione finanziaria1 La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Master deve essere assicurata:
- dai contributi degli iscritti;
- da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da Enti e soggetti esterni;
- da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e/o contabile del Master.
2 I criteri di assegnazione dei fondi sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
3 Il Corso di Master che nell’edizione precedente ha registrato un disavanzo nel bilancio consuntivo può essere riproposto qualora il piano finanziario relativo alla nuova edizione dimostri l'equilibrio finanziario dell'intera iniziativa pluriennale.
Art. 19 – Credenziali di Ateneo
Art. 19 – Credenziali di Ateneo1 A seguito dell’immatricolazione, allo studente vengono rilasciate le credenziali istituzionali – personali e non cedibili – che consentono l’accesso ai servizi online dell’Università, alla propria carriera universitaria e ad una casella personale di posta elettronica che costituisce il canale prioritario di comunicazione elettronica tra Università e studenti.
Art. 20 – Piani di studio
Art. 20 – Piani di studio1 I piani di studio sono redatti in conformità ai criteri previsti dal Regolamento didattico del Master.
2 Il Consiglio del Corso di Master – ove previsto – ovvero il Consiglio di Dipartimento può approvare piani di studio con un numero di CFU superiore a quelli previsti per il conseguimento del titolo, per un massimo di 6 CFU, al fine di evitare frazionamenti di attività didattiche e la collocazione dei relativi CFU in soprannumero.
3 Non possono essere sostenuti esami non previsti nel piano degli studi, pena la nullità.
Art. 21 – Iscrizione a corsi singoli
Art. 21 – Iscrizione a corsi singoli1 Può essere consentita l’iscrizione a corsi singoli d’insegnamento fino ad un massimo di trentasei crediti annui a tutti coloro che sono in possesso di titolo idoneo per l’ammissione ai corsi di Master universitari. L’iscrizione è subordinata alla preventiva valutazione da parte del Consiglio di Corso di Master o del Direttore.
2 I crediti acquisiti da corsi singoli attivati nell’ambito di Master, potranno essere valutati ai fini dell’eventuale iscrizione ad altri corsi di studio universitari.
3 La tassa di iscrizione ai corsi singoli è disciplinata annualmente dall’Avviso tasse e contributi studenteschi dei corsi di studio di I e II livello dell’Ateneo.
Art. 22 – Uditori
Art. 22 – Uditori1 Nella proposta di istituzione dei corsi di Master può essere ammessa la frequenza al Master, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.
2 Il contributo di frequenza per gli studenti uditori è pari al 25% della tassa d’iscrizione al corso, che sarà destinato integralmente al Centro di spesa competente per il funzionamento del Master.
3 Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Master;
4 Al termine del corso può essere rilasciato un attestato di partecipazione.
5 L’uditore non ha diritto al rimborso del contributo versato e a partecipare alle attività di tirocinio.
Art. 23 – Valutazione dei risultati
Art. 23 – Valutazione dei risultati1 Concluso il Corso il Direttore, sulla base delle linee guida fornite dal Presidio della Qualità, redige una relazione delle attività svolte comprensiva, oltre che del rapporto di autovalutazione, di un bilancio consuntivo e la invia all’ufficio competente per i corsi di Master.
2 Al termine delle lezioni gli studenti iscritti compilano un questionario di valutazione dell’attività didattica svolta.
Art. 24 – Collaborazioni con Università ed enti esterni
Art. 24 – Collaborazioni con Università ed enti esterni1 I Corsi di Master possono essere organizzati e gestiti con la collaborazione di Enti/Soggetti esterni, previa stipula di apposita convenzione, che preveda la definizione delle rispettive competenze.
2 Ai sensi dell’art. 3, comma 10 del DM 270/2004, l’Università degli Studi di Trieste, può rilasciare titoli di Master universitari congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri;
3 I Master in collaborazione con altri Atenei devono essere istituiti o attivati per mezzo di un accordo tra le Università partner che definisca:
a) la tipologia della collaborazione (collaborazione didattica oppure interateneo) e la specifica della tipologia del titolo rilasciato (doppio, multiplo o congiunto);
b) le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché di rilascio del/i titolo/i;
c) i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;
d) le politiche di mobilità degli studenti e dei docenti;
e) la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;
f) la responsabilità della gestione finanziaria e la definizione dei rapporti tra le parti per ogni aspetto finanziario relativo al Corso di Master;
g) le sedi didattiche del Corso di Master.
4 Per i corsi attivati in convenzione con Soggetti esterni, Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore del Master può essere previsto un Comitato direttivo composto da un numero dispari di componenti, con la presenza in misura maggioritaria di docenti e ricercatori dell’Università degli studi di Trieste, di cui almeno un docente di I o II fascia.
5 In via transitoria, le convenzioni già in essere all’entrata in vigore del presente Regolamento, anche se difformi da esso, mantengono la loro validità fino alla loro scadenza ovvero fino alla disattivazione del corso. Laddove si tratti di convenzioni tacitamente rinnovabili esse manterranno la loro validità fino all’eventuale disdetta o disattivazione del corso.