Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali

Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali

1    La procedura disciplinata dall’art. 4 di questo Regolamento si applica anche nei casi in cui sia prevista l’introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.
2    Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:
a)    la denominazione del corso;
b)    gli obiettivi formativi;
c)    il livello del Master (primo o secondo);
d)    la modifica dell’ordinamento didattico del corso superiore a 6 CFU;
e)    il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master;
f)    la/e struttura/e didattica/che proponente/i;
g)    la struttura a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.
 

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