Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali
Art. 5 – Riedizioni di Master con modifiche sostanziali1 La procedura disciplinata dall’art. 4 di questo Regolamento si applica anche nei casi in cui sia prevista l’introduzione di modifiche sostanziali alla struttura del corso rispetto a quanto indicato nella proposta di istituzione.
2 Per modifiche sostanziali si intendono le variazioni riguardanti:
a) la denominazione del corso;
b) gli obiettivi formativi;
c) il livello del Master (primo o secondo);
d) la modifica dell’ordinamento didattico del corso superiore a 6 CFU;
e) il numero dei crediti complessivi e/o la durata del Master;
f) la/e struttura/e didattica/che proponente/i;
g) la struttura a cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.