Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari

Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari

1    Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con Decreto Rettorale, apposito Bando che prevede: 
a.    l’elenco dei corsi attivati;
b.    la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;
c.    l’ordinamento didattico di ogni corso;
d.    il regolamento didattico di ogni corso;
e.    i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;
f.    i termini e le modalità di iscrizione;
g.    l’importo dei contributi dovuti e le modalità di pagamento;
h.    ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi 
2    Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, previa approvazione del Direttore del Dipartimento e successiva comunicazione in Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del corso.
 

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