Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari
Art. 9 – Bando di attivazione dei Master Universitari1 Per la partecipazione ai corsi di Master universitari, l’Ateneo emana, a cura dell’ufficio competente e con Decreto Rettorale, apposito Bando che prevede:
a. l’elenco dei corsi attivati;
b. la denominazione, la durata, la sede del corso, il numero minimo e il numero massimo di corsisti richiesti per l’attivazione;
c. l’ordinamento didattico di ogni corso;
d. il regolamento didattico di ogni corso;
e. i requisiti specifici richiesti per l’ammissione ai corsi;
f. i termini e le modalità di iscrizione;
g. l’importo dei contributi dovuti e le modalità di pagamento;
h. ogni ulteriore informazione relativa agli adempimenti amministrativi
2 Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, previa approvazione del Direttore del Dipartimento e successiva comunicazione in Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del corso.