Art. 10 – Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU), attività didattiche, contemporanea iscrizione
Art. 10 – Durata, Crediti Formativi Universitari (CFU), attività didattiche, contemporanea iscrizione1 I corsi di Master hanno durata almeno annuale e rilasciano almeno 60 CFU; le attività formative dei Master annuali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del corso. Le attività formative dei Master biennali si concludono di norma entro il 31 dicembre successivo all’anno accademico di attivazione del secondo anno.
2 L’attività complessiva, comprensiva dell’impegno riservato allo studio ed alla preparazione individuale, prevede un totale di almeno 1.500 ore di formazione, corrispondenti a 60 CFU, di cui almeno 200 di didattica frontale, cioè escluse le attività laboratoriali, pratiche e di tirocinio, che possono essere offerte anche in modalità telematica per una quota da definire nella proposta di istituzione e nelle eventuali riedizioni.
3 La struttura didattica competente determina il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. Ogni attività didattica deve prevedere un minimo di 1 CFU.
4 È stabilita nella misura minima del 50% la copertura dei CFU delle ore di didattica frontale con docenza universitaria di ruolo o di enti pubblici o privati convenzionati e nella misura minima del 25% la copertura dei CFU di didattica frontale con docenza di ruolo dell’Ateneo.
5 Le attività formative possono essere svolte in tutto o in parte in lingua straniera.
6 Possono essere riconosciute in misura non superiore al 20% dei CFU complessivi, con corrispondente riduzione del carico formativo, le attività formative svolte anche in ambito extra-universitario, purché coerenti con gli obiettivi formativi ed i contenuti del Corso e sempre che i relativi crediti non siano già compresi tra quelli acquisiti per il conseguimento del titolo che dà accesso al Master. Tale riconoscimento non comporta la riduzione delle tasse e dei contributi previsti per l’iscrizione al Master.
7 La contemporanea iscrizione ad un Corso di Master e ad altro Corso di studio previsto dall’ordinamento universitario italiano viene disciplinata dalla vigente normativa nazionale (Legge 12 aprile 2022, n. 33 e ss.mm.ii.).