Art. 12 – Prove di valutazione del profitto

Art. 12 – Prove di valutazione del profitto

1    Il conseguimento dei crediti corrispondenti alle varie attività formative previste nel Corso di Master universitario è subordinato al superamento di esami o di altre forme di verifica del profitto, ivi compresa la prova finale.
2    I regolamenti didattici dei Master stabiliscono le modalità e il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento dell’attività didattica e l’acquisizione dei crediti assegnati, nonché stabiliscono eventuali propedeuticità. Le prove possono consistere in esami (orali e/o scritti), o nel superamento di prove di verifica (prove orali e/o scritte, pratiche, grafiche, tesine, colloqui, project work, etc.). Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica deve accertare il profitto acquisito nell’insieme dei moduli.
3    La valutazione degli esami viene espressa in trentesimi con la possibilità della lode. L’esame si intende superato con una votazione minima di 18/30. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
4    Tutte le prove di esame e di verifica sono pubbliche. Per quanto riguarda gli elaborati scritti, il candidato ha il diritto di prenderne visione dopo la verbalizzazione.
 

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