Art. 22 – Uditori
Art. 22 – Uditori1 Nella proposta di istituzione dei corsi di Master può essere ammessa la frequenza al Master, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.
2 Il contributo di frequenza per gli studenti uditori è pari al 25% della tassa d’iscrizione al corso, che sarà destinato integralmente al Centro di spesa competente per il funzionamento del Master.
3 Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Master;
4 Al termine del corso può essere rilasciato un attestato di partecipazione.
5 L’uditore non ha diritto al rimborso del contributo versato e a partecipare alle attività di tirocinio.