TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE
TITOLO III – CORSI DI PERFEZIONAMENTO, DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E ALTA FORMAZIONE 8861Art. 25 – Principi generali e finalità
Art. 25 – Principi generali e finalità1 L’Università promuove, anche in collaborazione con altri enti e soggetti pubblici e privati, Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e Corsi di alta formazione permanente e ricorrente;
2 I Corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale rispondono ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o riqualificazione professionale e di educazione permanente, ravvisate a livello locale o nazionale.
3 I corsi di alta formazione permanente e ricorrente sono rivolti in particolare a persone già inserite nel mondo del lavoro che desiderino approfondire ad alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività e sono, di norma, articolati in modo da venire incontro alle esigenze didattiche e organizzative di chi è impegnato nel mondo del lavoro. L’offerta di corsi è pertanto dotata di particolare flessibilità nelle modalità formative.
Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente
Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente1 L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, altre tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’articolo 6 della L. 341/90:
a) preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b) preparazione ai concorsi pubblici;
c) formazione professionale;
d) formazione continua;
e) aggiornamento professionale;
f) preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
2 Qualora il Corso rilasci crediti formativi universitari, deve prevedere quale requisito di accesso almeno il diploma di scuola secondaria superiore.
Art. 27 – Istituzione e attivazione dei Corsi
Art. 27 – Istituzione e attivazione dei Corsi1 L’istituzione dei Corsi è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, è individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.
2 I Corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con Enti esterni pubblici e/o privati e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.
3 Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi per ciascun Anno Accademico sono presentate secondo il seguente calendario:
a) entro il 30 settembre, per i corsi da attivare nell’anno accademico, nei periodi da aprile a settembre;
b) entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l’anno accademico successivo (corsi che iniziano da ottobre a marzo).
4 La proposta di istituzione e/o attivazione dev’essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Centro di spesa e inoltrata agli uffici amministrativi competenti. Le proposte verranno successivamente portate all’attenzione degli Organi Accademici per l’approvazione nella prima seduta utile.
5 Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Corso è di almeno cinque iscritti ordinari, cioè con contribuzione non soggetta a riduzioni o misure agevolate, ferma restando la sostenibilità finanziaria del corso.
6 La proposta di istituzione e attivazione contiene:
a) la Denominazione completa del Corso ed eventuale denominazione in inglese;
b) la ingua nella quale si svolge prevalentemente il corso;
c) il nome del docente proponente (professore o ricercatore, afferente al Dipartimento proponente);
d) la tipologia del Corso;
e) gli eventuali CFU previsti e ordinamento didattico del corso;
f) la sede e periodo di svolgimento del Corso;
g) i titoli di accesso;
h) gli obiettivi formativi del Corso;
i) le modalità di accesso e modalità dell’eventuale prova finale;
j) la percentuale minima di frequenza;
k) l’ndicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;
l) il numero minimo e numero massimo di iscritti;
m) l’ammontare dei contributi dovuti;
n) il piano Finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del Corso;
o) la delibera delle Strutture Didattiche coinvolte;
p) la delibera del Centro di spesa;
q) l’eventuale partecipazione di uditori.
Art. 28 – Organi del corso
Art. 28 – Organi del corso1 Sono Organi del Corso: il Direttore e - ove previsto - il Consiglio del Corso di Perfezionamento, che può essere istituito con deliberazione consiliare del Dipartimento/i interessato/i.
2 Per i corsi attivati in convenzione con Enti pubblici o di ricerca, italiani o stranieri, in luogo del Direttore può essere previsto un Comitato direttivo che assicuri la presenza, in misura maggioritaria, di docenti universitari di ruolo. Il Comitato direttivo dovrà in ogni caso essere composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque componenti.
3 Il consiglio di corso di Perfezionamento, ove previsto, è composto dai professori e ricercatori e può essere integrato con i docenti esterni, titolari di attività formative.
4 Il Direttore ha la responsabilità del funzionamento del Corso ed è eletto dal Consiglio del Corso di Perfezionamento - ove previsto - a maggioranza assoluta dei componenti effettivi, dedotti gli assenti giustificati. Diversamente viene nominato dal Consiglio di Dipartimento all’atto dell’approvazione della proposta istituiva o di rinnovo del corso fra i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento di attivazione del Corso di perfezionamento. Nel caso in cui l’incarico sia affidato a personale a tempo determinato, è comunque necessario verificare che la durata del contratto garantisca la possibilità di assolvere a tutte le attività connesse con la Direzione.
5 Il Direttore presiede il Consiglio di Corso, ove istituito, e ne convoca le riunioni; rappresenta il Corso nei rapporti con l’esterno per gli aspetti didattico-scientifici. Spetta al Direttore dare attuazione alle decisioni e agli indirizzi del Consiglio di Corso - ove previsto. Per l’organizzazione del Corso spetta al Direttore individuare – se del caso – uno o più Delegati, scelti fra i componenti del consiglio.
6 I docenti responsabili delle attività formative vengono designati ogni anno accademico dal Consiglio di Dipartimento di attivazione del Corso;
7 Spetta al Consiglio di Corso di Perfezionamento, ove istituito, o al Direttore:
a) garantire un’adeguata promozione e divulgazione del Corso;
b) definire le modalità di attuazione dell’ordinamento didattico del corso;
c) proporre al Dipartimento la nomina dei membri della Commissione di selezione per l’ammissione al Corso di perfezionamento e della Commissione per la prova finale, se prevista;
d) sovraintendere all’ordinato svolgimento dell’attività didattica;
e) proporre al Consiglio di Dipartimento l’individuazione di eventuali collaboratori o forme di collaborazione a supporto della gestione organizzativa del corso;
f) definire i criteri di attribuzione delle eventuali agevolazioni da parte dell’Ateneo;
g) verificare la frequenza dei fruitori delle agevolazioni da parte dell’Ateneo e, in caso di inadempienza, richiedere la sospensione dell’erogazione delle agevolazioni da parte dell’Ateneo;
h) sovraintendere all’attuazione ed al rispetto delle convenzioni con gli enti esterni;
i) proporre al Consiglio di Dipartimento il piano di impiego delle risorse.
Art. 29 – Requisiti di ammissione
Art. 29 – Requisiti di ammissione1 L’ammissione ai Corsi di Perfezionamento è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di livello universitario o equivalente;
2 L’ammissione ai Corsi di Aggiornamento Professionale e di alta formazione permanente e ricorrente è riservata a coloro che siano in possesso di un titolo di studi di Scuola Secondaria Superiore e/o che abbiano un’esperienza lavorativa congrua agli obiettivi del corso, secondo le indicazioni del bando.
3 Per quanto riguarda l’ammissione ai Corsi di cittadini stranieri in possesso di titolo di studio conseguito presso Università straniere, si fa riferimento a quanto previsto dal Ministero competente in materia. L’iscrizione resta tuttavia subordinata alla valutazione dell’idoneità del titolo da parte della Direzione del Corso ai soli fini dell’iscrizione, nonché al superamento dell’esame di ammissione, ove previsto.
4 L’iscrizione ai corsi di perfezionamento è compatibile con corsi di laurea di I e II livello, con corsi di master, dottorati di ricerca e scuole di specializzazione.
5 Limitatamente ai corsi di perfezionamento di area medico/chirurgica o sanitaria, che prevedano nel programma formativo attività cliniche, diagnostiche e/o strumentali su pazienti, possono essere ammessi solo coloro che siano in possesso dell’abilitazione professionale.
Art. 30 – Bandi dei Corsi
Art. 30 – Bandi dei Corsi1 I corsi sono attivati tramite due Bandi, nei periodi invernale ed estivo, con decreto del Rettore.
2 I corsi proposti entro il 30 settembre, una volta approvati dagli OOAA verranno pubblicati nel Bando invernale (di regola entro marzo), mentre quelli proposti entro il 31 marzo, dopo l’approvazione, verranno pubblicati nel Bando estivo di regola entro il mese di agosto.
3 Le modifiche relative alla proroga dei termini di iscrizione o svolgimento del corso sono effettuate tramite decreto del Rettore, su proposta del Direttore del corso, previa approvazione del Direttore del Dipartimento e successiva comunicazione in Consiglio di Dipartimento, sede amministrativa del corso.
4 Il Bando contiene:
a) l’elenco dei corsi e per ogni singolo corso il periodo di svolgimento, la sede, la durata in ore, il numero minimo e il numero massimo richiesti per l’attivazione, gli eventuali CFU complessivi previsti;
b) i requisiti specifici richiesti per l’ammissione al corso;
c) i termini e le modalità di iscrizione;
d) l’importo dei contributi per l’iscrizione e le modalità di pagamento;
e) ogni ulteriore informazione relativa ad adempimenti amministrativi.
5 Sono parte integrante del Bando le informazioni specifiche riguardanti i corsi (il programma, gli obiettivi specifici, le modalità di accesso, ecc.).
6 La quota di iscrizione, su proposta dei Dipartimenti interessati, viene approvata annualmente dal Consiglio di Amministrazione.
7 Lo studente non in regola con il pagamento di tasse e contributi, per tutto il periodo cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, non può sostenere esami, frequentare corsi, stage e/o tirocini e compiere qualsivoglia atto di carriera. Non può altresì ottenere certificati.
8 Lo studente che ha presentato domanda di immatricolazione ad un Corso di Perfezionamento, aggiornamento e alta formazione non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi pagati.
Art. 31 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)
Art. 31 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)1 Le attività formative previste nei corsi sono comprensive di attività di didattica frontale e di altre forme di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e possono dare luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.
2 I corsi hanno durata non superiore ad un anno.
3 La frequenza alle attività complessive del Corso è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.
4 In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza.
5 La struttura didattica competente determina, ove previsto, il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. All’insieme delle attività suddette può corrispondere l’acquisizione fino ad un massimo di 60 CFU complessivi. In nessun caso è previsto il riconoscimento di CFU da carriere universitarie precedenti al fine della riduzione del carico didattico.
6 Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolti in tutto o in parte in lingua straniera.
Art. 32 – Prova finale
Art. 32 – Prova finale1 In caso di rilascio di CFU, il Corso si ritiene concluso a seguito del superamento di un esame finale. Per i corsi che non prevedono l’acquisizione di CFU la prova finale può essere facoltativa.
2 Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito, se previsti, tutti i crediti universitari relativi alle attività formative indicate.
3 Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Consiglio del Corso, ove previsto, o dal Consiglio di Dipartimento, e sono composte da almeno tre membri.
4 Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia, i ricercatori, gli assistenti ordinari ed i professori a contratto, limitatamente alle prove finali relative all’anno accademico per il quale il contratto, o l’eventuale supplenza, sono stati conferiti. La Direzione del Corso può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da Professori di prima e seconda fascia o Ricercatori dell’Ateneo.
5 Negli attestati finali dei corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale, per coloro che sono in possesso del titolo di Laurea o di Diploma universitario il Corso varrà come “Corso di Perfezionamento”, mentre per coloro che sono in possesso del diploma di scuola media superiore il Corso varrà come “Corso di Aggiornamento professionale” o “Corso di alta formazione”.
Art. 33 – Copertura e gestione finanziaria
Art. 33 – Copertura e gestione finanziaria1 La copertura finanziaria delle attività dei corsi di Perfezionamento e/o aggiornamento professionale deve essere assicurata:
a) dai contributi degli iscritti;
b) da eventuali erogazioni a ciò specificamente destinate da Enti e soggetti esterni;
c) da risorse aggiuntive eventualmente assicurate dalle strutture a cui è affidata la gestione organizzativa e/o contabile del Corso;
d) In fase di attivazione del Corso, qualora, alla scadenza del termine per le immatricolazioni non sia stato raggiunto il numero minimo potrà essere ammessa deroga qualora venga rispettato l’obbligo dell’integrale copertura dei costi di gestione, sulla base del piano finanziario riformulato e nuovamente approvato dal Centro di spesa competente.
2 I criteri di assegnazione dei fondi vengono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 34 – Chiusura del corso
Art. 34 – Chiusura del corso1 Alla conclusione del Corso il Direttore redige una relazione delle attività svolte, comprensiva del bilancio consuntivo, e la trasmette all’Ufficio competente per i corsi di Perfezionamento.
Art. 35 – Uditori
Art. 35 – Uditori1 Nella proposta di istituzione dei Corsi può essere ammessa la frequenza al Corso, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.
2 La quota di iscrizione prevista è pari al 25% del contributo omnicomprensivo di iscrizione al Corso.
3 Al termine del Corso viene rilasciato una dichiarazione di presenza.
4 Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Corso.
5 L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.
Art. 36 – Decadenza e Rinuncia agli studi
Art. 36 – Decadenza e Rinuncia agli studi1 Lo studente che non assolve agli obblighi minimi di frequenza previsti decade dalla qualità di studente.
2 Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento alla sua carriera universitaria senza l’obbligo di versamento di tasse arretrate, né diritto a rimborsi di eventuali tasse versate.