Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente
Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente1 L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, altre tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’articolo 6 della L. 341/90:
a) preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b) preparazione ai concorsi pubblici;
c) formazione professionale;
d) formazione continua;
e) aggiornamento professionale;
f) preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
2 Qualora il Corso rilasci crediti formativi universitari, deve prevedere quale requisito di accesso almeno il diploma di scuola secondaria superiore.