Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente

Art. 26 – Corsi di formazione permanente e ricorrente

1     L’Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, altre tipologie di Corsi, così come esplicitati nell’articolo 6 della L. 341/90:
a)    preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
b)    preparazione ai concorsi pubblici;
c)    formazione professionale;
d)    formazione continua;
e)    aggiornamento professionale;
f)    preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
2    Qualora il Corso rilasci crediti formativi universitari, deve prevedere quale requisito di accesso almeno il diploma di scuola secondaria superiore. 
 

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