Art. 27 – Istituzione e attivazione dei Corsi
Art. 27 – Istituzione e attivazione dei Corsi1 L’istituzione dei Corsi è proposta dai Dipartimenti singolarmente o per aggregazione; in caso di aggregazione, in fase di istituzione, è individuato il Dipartimento unità principale di riferimento cui compete la gestione didattico-amministrativa del corso.
2 I Corsi possono essere istituiti anche in collaborazione con Enti esterni pubblici e/o privati e/o in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale.
3 Le proposte di istituzione e attivazione dei corsi per ciascun Anno Accademico sono presentate secondo il seguente calendario:
a) entro il 30 settembre, per i corsi da attivare nell’anno accademico, nei periodi da aprile a settembre;
b) entro il 31 marzo, per i corsi da attivare per l’anno accademico successivo (corsi che iniziano da ottobre a marzo).
4 La proposta di istituzione e/o attivazione dev’essere approvata dal Consiglio di Dipartimento e dal Centro di spesa e inoltrata agli uffici amministrativi competenti. Le proposte verranno successivamente portate all’attenzione degli Organi Accademici per l’approvazione nella prima seduta utile.
5 Il numero minimo degli iscritti per l’attivazione di un Corso è di almeno cinque iscritti ordinari, cioè con contribuzione non soggetta a riduzioni o misure agevolate, ferma restando la sostenibilità finanziaria del corso.
6 La proposta di istituzione e attivazione contiene:
a) la Denominazione completa del Corso ed eventuale denominazione in inglese;
b) la ingua nella quale si svolge prevalentemente il corso;
c) il nome del docente proponente (professore o ricercatore, afferente al Dipartimento proponente);
d) la tipologia del Corso;
e) gli eventuali CFU previsti e ordinamento didattico del corso;
f) la sede e periodo di svolgimento del Corso;
g) i titoli di accesso;
h) gli obiettivi formativi del Corso;
i) le modalità di accesso e modalità dell’eventuale prova finale;
j) la percentuale minima di frequenza;
k) l’ndicazione degli eventuali enti coinvolti e la forma di coinvolgimento;
l) il numero minimo e numero massimo di iscritti;
m) l’ammontare dei contributi dovuti;
n) il piano Finanziario preventivo da cui risulti la sostenibilità finanziaria del Corso;
o) la delibera delle Strutture Didattiche coinvolte;
p) la delibera del Centro di spesa;
q) l’eventuale partecipazione di uditori.