Art. 31 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)

Art. 31 – Durata, Frequenza e Crediti Formativi Universitari (CFU)

1    Le attività formative previste nei corsi sono comprensive di attività di didattica frontale e di altre forme di attività (esercitazioni, laboratori), di studio guidato e di didattica interattiva e possono dare luogo all'acquisizione di crediti, ai sensi della normativa vigente e del Regolamento didattico di Ateneo.
2    I corsi hanno durata non superiore ad un anno.
3    La frequenza alle attività complessive del Corso è obbligatoria per una percentuale non inferiore al 70% del monte ore previsto.
4    In nessun caso può essere consentita la sospensione degli obblighi di frequenza.
5    La struttura didattica competente determina, ove previsto, il numero dei CFU associato ad ogni attività didattica organizzata (lezioni, esercitazioni, laboratori, lavoro sperimentale pratico, seminari, tirocini, elaborati, tesi e altre attività di formazione), secondo quanto disposto dalla normativa vigente. All’insieme delle attività suddette può corrispondere l’acquisizione fino ad un massimo di 60 CFU complessivi. In nessun caso è previsto il riconoscimento di CFU da carriere universitarie precedenti al fine della riduzione del carico didattico.
6    Gli insegnamenti e le altre attività formative possono essere svolti in tutto o in parte in lingua straniera.
 

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