Art. 35 – Uditori
Art. 35 – Uditori1 Nella proposta di istituzione dei Corsi può essere ammessa la frequenza al Corso, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.
2 La quota di iscrizione prevista è pari al 25% del contributo omnicomprensivo di iscrizione al Corso.
3 Al termine del Corso viene rilasciato una dichiarazione di presenza.
4 Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Corso.
5 L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.