Art. 35 – Uditori

Art. 35 – Uditori

1    Nella proposta di istituzione dei Corsi può essere ammessa la frequenza al Corso, in qualità di uditori, anche per soggetti privi dei requisiti d’accesso.
2    La quota di iscrizione prevista è pari al 25% del contributo omnicomprensivo di iscrizione al Corso.
3     Al termine del Corso viene rilasciato una dichiarazione di presenza.
4    Gli studenti uditori non possono essere considerati nel numero minimo previsto per l’attivazione del Corso.
5    L’uditore che ha presentato domanda di frequenza non ha diritto al rimborso del contributo versato.
 

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