TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI

TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI 8861

Art. 37 – Promozione dei Corsi

Art. 37 – Promozione dei Corsi

1    Il materiale necessario alla promozione del Corso è predisposto dalla Direzione del corso stesso con il supporto, ove richiesto, dei competenti Uffici di Ateneo. Per mantenere univoche le informazioni fornite, prima della diffusione tale materiale è in ogni caso visionato ed approvato dagli Uffici competenti di Ateneo. Il materiale può essere diffuso soltanto dopo l’approvazione della proposta di attivazione del Corso da parte degli Organi Accademici. 

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Art. 38 – Norme e provvedimenti disciplinari

Art. 38 – Norme e provvedimenti disciplinari

1    Per quanto riguarda le norme e gli eventuali provvedimenti disciplinari si rimanda agli articoli 35 e 36 del Regolamento carriera studenti in vigore per i corsi di I e II livello.

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Art. 39 – Entrata in vigore

Art. 39 – Entrata in vigore

1    Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione e si applica dall’anno accademico 2025/2026 per i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e per i Master universitari.
2    Il presente regolamento abroga il Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente, emanato con decreto rettorale n. 1227/2015 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.
 

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