TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI
TITOLO IV – NORME TRANSITORIE E FINALI 8861Art. 37 – Promozione dei Corsi
Art. 37 – Promozione dei Corsi1 Il materiale necessario alla promozione del Corso è predisposto dalla Direzione del corso stesso con il supporto, ove richiesto, dei competenti Uffici di Ateneo. Per mantenere univoche le informazioni fornite, prima della diffusione tale materiale è in ogni caso visionato ed approvato dagli Uffici competenti di Ateneo. Il materiale può essere diffuso soltanto dopo l’approvazione della proposta di attivazione del Corso da parte degli Organi Accademici.
Art. 38 – Norme e provvedimenti disciplinari
Art. 38 – Norme e provvedimenti disciplinari1 Per quanto riguarda le norme e gli eventuali provvedimenti disciplinari si rimanda agli articoli 35 e 36 del Regolamento carriera studenti in vigore per i corsi di I e II livello.
Art. 39 – Entrata in vigore
Art. 39 – Entrata in vigore1 Ai sensi dell'articolo 5, comma 7, Statuto il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione e si applica dall’anno accademico 2025/2026 per i Corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale e per i Master universitari.
2 Il presente regolamento abroga il Regolamento in materia di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Corsi di alta formazione permanente e ricorrente, emanato con decreto rettorale n. 1227/2015 del 23 dicembre 2015 e successive modificazioni.