TITOLO III – DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI

TITOLO III – DISCIPLINA DELLE AFFISSIONI 8861

ART. 19 - GESTIONE DELLE AFFISSIONI

ART. 19 - GESTIONE DELLE AFFISSIONI

L’affissione di avvisi o esposizione di materiale informativo/pubblicitario è consentito unicamente negli spazi dedicati (bacheche) presenti nelle aree interne ed esterne dell’Ateneo. Le bacheche possono essere aperte, in questo caso si tratta per lo più di supporti rigidi oppure chiuse, entrambi sono collocati in zone di transito e di uso comune. 

Per accedere all’utilizzo delle bacheche chiuse è necessario sottoscrivere una richiesta, da inoltrare all’Ufficio competente.

È permessa l’affissione del seguente materiale:

avvisi relativi a proposte di vendita e/o affitto di immobili esclusivamente rivolti a studenti o ad altri componenti dell’Ateneo; 

offerte di prestazioni private (a titolo esemplificativo: assistenza allo studio, ripetizioni); 

pubblicità inerente attività commerciali pertinenti al contesto universitario (a titolo esemplificativo: vendita/comodato d’uso di libri di testo, formattazione e stampa di tesi di laurea); 

locandine che pubblicizzano eventi e iniziative promosse/di interesse della comunità universitaria (a titolo esemplificativo: seminari, convegni, corsi extra didattici, attività lavorative e/o sociali); 

 ogni altra pubblicità di potenziale interesse per la Comunità universitaria. 

Materiali che promuovano una qualsiasi forma di propaganda che non sia tra quelle ammesse verranno rimossi.

Contenuti di avvisi e di manifesti:

- non possono indicare la generalità di persone terze;

- non possono essere lesivi della libertà di espressione, in violazione della Costituzione e discriminatorie in relazione a razza, lingua, religione, opinioni politiche, orientamento sessuale, condizioni personali e sociali;

- non possono esser lesivi della dignità personale, dell’integrità morale o autorità altrui;

- non possono contenere comunicazioni e pubblicazioni politiche, tranne quanto previsto nello specifico articolo relativo alla vita politica universitaria;

- non possono offendere il prestigio della Repubblica italiana, dell’Università e più in generale delle Istituzioni e/o di suoi rappresentanti.

Gli avvisi ed i manifesti riferiti a dare notizia di un evento con data definita possono rimanere affissi per un periodo di 30 giorni.

Il personale delle portinerie provvederà a rimuovere dalle bacheche gli avvisi scaduti il 1° e il 16° giorno di ciascun mese (nel caso di giorno festivo il controllo e la rimozione è posticipata al giorno successivo).

Gli avvisi ed i manifesti riferiti ad un’attività non temporalmente definita, per essere esposti devono riportare la data di scadenza non superiore ai 30 giorni dall’affissione, pena la loro rimozione.

Gli avvisi esposti devono riportare un riferimento chiaro e univoco ai responsabili dei contenuti delle comunicazioni; ogni avviso privo di questa informazione verrà rimosso. 

Non sono permesse affissioni su superfici diverse da quelle messe a disposizione dall’Ateneo, pena la conseguente rimozione. L’Ateneo può rivalersi contro i responsabili di affissioni in ambiti non pertinenti, addebitando il costo per il ripristino dal deturpamento delle superfici indebitamente utilizzate: costi di pulizia, costo per sostituzione pannelli, ritinteggiatura, etc. 

L’Ateneo perseguirà altresì chiunque, identificato dalla vigilanza e dai sistemi di sicurezza, compia atti di vandalismo sugli spazi dedicati all’affissione: imbrattamento mediante scritte e graffiti o danneggiamento delle superfici. 

I manifesti e gli avvisi per i quali è autorizzata l’affissione: 

devono essere stampati su supporti cartacei le cui misure siano quelle strettamente necessarie a riportare l’avviso nella sua utile completezza, possibilmente di formato tipografico standard (a titolo esemplificativo: formato A3, A4 e A5); 

devono essere fissati negli spazi dedicati con l’ausilio di puntine metalliche o adesivi non corrosivi, a seconda del supporto; l’uso di colle non è ammesso; 

devono essere posizionati in modo da non coprire le affissioni già presenti, evitando di spostare, staccare o comunque rendere inservibili le affissioni regolarmente apposte. 

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ART. 20 – AFFISSIONI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

ART. 20 – AFFISSIONI NELL’AMBITO DEL PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE

In occasione del rinnovo delle rappresentanze studentesche in Ateneo è consentita l’esposizione di manifesti e locandine dal contenuto elettorale negli spazi appositamente dedicati (pannelli collocati presso l’atrio dell’edificio A lato sinistro).

Tali affissioni sono permesse nel periodo immediatamente dopo la pubblicazione del Decreto di indizione delle elezioni e fino a conclusione delle elezioni.

L’amministrazione destinerà a ciascuna Lista ammessa un pannello per le affissioni elettorali.

Le locandine dovranno rispettare le caratteristiche generali definite al precedente art. 19.

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ART. 21 – SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ NELLE AFFISSIONI

ART. 21 – SEGNALAZIONE DI IRREGOLARITÀ NELLE AFFISSIONI

Le segnalazioni inerenti al ritrovamento di affissioni abusive o comunque non consentite, perché contrarie alle norme contenute nel Regolamento, possono essere effettuate da ciascun appartenente alla comunità universitaria inviando una e-mail al competente Ufficio di Staff Servizi Generali di Ateneo.

La segnalazione deve contenere l’informazione sul luogo e/o edificio in cui è stata rinvenuta l’affissione potenzialmente irregolare.

L’Ufficio provvederà a valutare la gravità del caso e, se opportuno, informare il Rettore e il Direttore Generale per l’assunzione di eventuali provvedimenti.

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