ART. 26 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

ART. 26 - CESSAZIONE DELL’ATTIVITÀ

Il personale strutturato collocato in quiescenza, o che per qualsiasi motivo cessi la sua attività presso le diverse strutture, è tenuto a liberare gli spazi a sua disposizione rendendoli disponibili entro i due mesi successivi alla cessazione, facendosi carico per tempo di avviare le procedure di trasferimento ed eliminazione dei materiali già in uso. Trascorso tale periodo di tempo, il materiale ancora residuo sarà considerato come rifiuto e soggetto allo smaltimento. Nel caso in cui si mantengano rapporti di ricerca e collaborazione a seguito di specifici accordi siglati dalle strutture, è possibile richiedere l’assegnazione di una postazione di lavoro, non ad uso esclusivo (vedi punto art. 23.1, lettera b).

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