TITOLO V – ACCESSO E SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI NELLE AREE INTERNE AL COMPRENSORIO UNIVERSITARIO E UTILIZZO DI FACILITIES

TITOLO V – ACCESSO E SOSTA DEGLI AUTOVEICOLI NELLE AREE INTERNE AL COMPRENSORIO UNIVERSITARIO E UTILIZZO DI FACILITIES 8861

ART. 31 - REGOLE GENERALI

ART. 31 - REGOLE GENERALI

La circolazione e la sosta di automezzi, motoveicoli, biciclette e altri mezzi nelle aree del comprensorio o adiacenti agli edifici universitari, devono avvenire in modo da non costituire mai pericolo o intralcio alle attività, garantendo che le vie di circolazione, gli accessi e gli spazi in prossimità degli ingressi alle strutture restino sempre liberi, al fine di assicurarne l’utilizzo in caso di emergenza, di urgenza o di necessità. Una volta effettuato l’accesso alle aree interne dell’Università, tutti i veicoli devono essere parcheggiati esclusivamente all’interno degli appositi stalli di sosta. 

La sosta è consentita nelle aree individuate dalla segnaletica, dedicate alle diverse tipologie di mezzi, a titolo gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Nel caso in cui gli stalli risultino tutti occupati, è obbligatorio uscire dal perimetro universitario. 

In prossimità di ogni edificio saranno predisposti degli stalli, opportunamente evidenziati in giallo, e riservati esclusivamente alla sosta di: mezzi di soccorso, veicoli delle persone disabili muniti di apposito contrassegno, mezzi di servizio e mezzi di fornitori e corrieri per attività di carico e scarico merci. 

Qualsiasi veicolo che stazioni, anche temporaneamente, al di fuori delle aree segnalate, verrà rimosso e le spese della rimozione saranno addebitate al proprietario del veicolo. 

Gli utenti sono personalmente responsabili degli eventuali danni arrecati per fatto proprio agli altri veicoli parcheggiati, agli impianti, alle attrezzature, al personale o a terzi. Il danno deve essere segnalato non appena riscontrato al servizio di vigilanza e comunque prima dell’uscita del veicolo dall’area di sosta. Successivamente la segnalazione deve essere portata a conoscenza dell’Ufficio competente, indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata, in modo tempestivo. 

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ART. 32 – ACCESSO ALLE AREE DEL COMPRENSORIO UNIVERSITARIO

ART. 32 – ACCESSO ALLE AREE DEL COMPRENSORIO UNIVERSITARIO

All’interno del comprensorio universitario sono stati individuati dei posti auto o stalli, riservati al personale dipendente. 

Il Personale dipendente dell’Ateneo può chiedere il permesso per accedere e parcheggiare all’interno del comprensorio universitario, esclusivamente negli appositi stalli. La richiesta va indirizzata all’Ufficio competente – indicato sul sito di Ateneo, nella sezione dedicata “Spazi e aree dell’Ateneo” - compilando la modulistica prevista e inviandola all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio competente.

I dipendenti autorizzati all’accesso devono esporre il contrassegno in maniera visibile.

In caso di sostituzione o aggiunta di un’autovettura ad un permesso già concesso, il Personale deve richiedere un aggiornamento dei dati forniti in precedenza, scrivendo sempre allo stesso indirizzo mail. 

Per la richiesta di permessi temporanei da concedere in via straordinaria e in concomitanza dello svolgimento di eventi, così come per l’accesso dei fornitori esterni, occorre inviare una e-mail all’Ufficio competente.

L’accesso di veicoli di ospiti e di visitatori occasionali è consentito nei casi espressamente previsti dal presente regolamento. 

L’accesso di fornitori di beni e servizi deve essere espressamente autorizzato, e la sosta di camion, camper, rimorchi e mezzi pesanti è consentita solo temporaneamente, per l’espletamento delle funzioni per cui si richiede l’autorizzazione. 

Hanno diritto di accesso, senza previo permesso: 

  i mezzi di emergenza e soccorso, ambulanze, vigili del fuoco, forze dell’ordine, polizia locale; 

 Rettore, Pro-Rettore, Direttore Generale; 

 i mezzi di servizio appartenenti al parco mezzi universitario; 

i mezzi attrezzati per la raccolta rifiuti urbani e i mezzi dei servizi di pubblica utilità, per il tempo necessario al completamento delle operazioni;

i servizi di taxi.

 

Altre categorie di utenti:

Per finalità di servizio è consentito l’accesso ed il parcheggio, mediante permesso da richiedere preventivamente secondo le modalità riportate dal presente art. 28, alle seguenti categorie:

  • accompagnatori di utenti disabili;

  • ditte fornitrici che devono effettuare operazioni di carico e scarico merci che richiedono una permanenza prolungata;

  • ditte che devono effettuare attività manutentiva. 

 

Di norma, non è consentita la sosta al di fuori dell’orario di servizio/lavoro. In caso di motivate esigenze, è possibile lasciare i veicoli in sosta all’interno dell’Ateneo anche al di fuori di questi orari, previa comunicazione da effettuarsi secondo le modalità descritte sul sito di Ateneo, che riporti l’afferenza alla struttura, la motivazione della richiesta e il periodo previsto per la sosta.

L’Università potrà disporre, in caso di svolgimento di eventi o per esigenze particolari (lavori di pulizia, manutenzione ordinaria o straordinaria, potatura), la preclusione all’accesso e/o al parcheggio di autoveicoli nelle sedi universitarie o in alcune aree di sosta.

L’interdizione temporanea di tali delle aree, a carattere temporaneo, sarà indicata con apposita segnaletica evidente, la cui apposizione e rimozione sarà a cura del servizio di vigilanza, anche ricorrendo con anticipo ad avvisi.

I veicoli non possono altresì parcheggiare nelle aree temporaneamente interdette per lavori di pulizia, manutenzione, potature o altre attività di manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’interdizione delle aree, a carattere temporaneo ed evidenziata con anticipo da appositi avvisi, sarà indicata da segnaletica evidente la cui apposizione e rimozione sarà a cura del servizio di vigilanza. 

In ogni caso non è ammessa la sosta al di fuori degli spazi delimitati anche se il mezzo non intralcia la viabilità, sui marciapiedi, sugli spazi verdi, a ridosso degli scivoli riservati ai disabili, davanti ad impianti dedicati al servizio antincendio (attacchi VV.FF.) e davanti alle uscite di sicurezza. 

In questi casi i veicoli saranno rimossi e il costo della rimozione addebitato ai rispettivi proprietari. 

In caso di violazione ripetuta del divieto da parte di personale dipendente dell’Ateneo, lo stesso verrà segnalato all’Ufficio competente per le previste sanzioni che provvederà a revocare il permesso di accesso.

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ART. 33 - UTILIZZO DI FACILITIES

ART. 33 - UTILIZZO DI FACILITIES

I dipendenti dell’Ateneo - personale docente, personale tecnico, amministrativo, CEL e ricercatori - proprietari di un veicolo elettrico o che abbiano l’uso dello stesso, possono fruire delle postazioni di ricarica a loro dedicate.

Al fine di permettere un corretto e razionale utilizzo delle postazioni, è necessario richiedere, contestualmente all’autorizzazione di accesso all’area interna del comprensorio, anche il rilascio della tessera per la ricarica, che è gratuita. 

La richiesta deve essere inoltrata all’Ufficio Unità di Staff Servizi Generali attraverso la procedura on-line alla pagina web “Spazi e servizi correlati” del sito di Ateneo. 

L’autorizzazione garantisce la possibilità di fruire gratuitamente delle stazioni di ricarica nei limiti della disponibilità oraria nelle due fasce orarie giornaliere: mattutina dalle ore 7.30 alle ore 14.00 e pomeridiana dalle ore 14.00 alle ore 20.00, con l’obbligo di spostare la vettura nello spazio attiguo al termine della ricarica.

La potenza massima erogabile per veicolo è di 22KW.

Ogni utente potrà ricaricare il veicolo una sola volta nell’arco delle 24 ore per non più di 4 ricariche settimanali.

Gli utenti che non dovessero rispettare le disposizioni del presente Regolamento sarà sospesa la fruizione del servizio.

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