TITOLO VI: ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL’UNIVERSITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI

TITOLO VI: ACCESSO DEI FOTOGRAFI AI LOCALI DELL’UNIVERSITÀ DURANTE LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI FINALI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI STUDIO UNIVERSITARI 8861

ART. 34 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ART. 34 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Questo Regolamento ha per oggetto la disciplina e le modalità di accesso, dei fotografi/video operatori all’interno degli edifici universitari. Esso avviene mediante accreditamento, finalizzato allo svolgimento del servizio di riprese fotografiche e audiovisive, svolte esclusivamente in occasione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.

Ai fotografi/video operatori professionisti è vietata ogni altra ripresa fotografica e audiovisiva svolta all’interno dell’Università, salvo specifica autorizzazione. È altresì vietata l’attività di riprese fotografiche e audiovisive che, pur essendo svolte in occasione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, abbiano, come oggetto predominante, interni o oggetti (tra cui – a titolo meramente esemplificativo – quadri, sculture, mosaici e mobilia).

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ART. 35 – PRINCIPI GENERALI

ART. 35 – PRINCIPI GENERALI

Ogni studente è libero di scegliere qualsiasi fotografo/video operatore di sua conoscenza. Qualora voglia avvalersi di fotografo/video operatore professionista potrà scegliere tra quelli indicati dall’Università nell’elenco di cui al successivo articolo 36.

Soltanto il fotografo/video operatore scelto dallo studente potrà accedere ai locali in cui si tengono gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari ed eseguire le riprese, fatto salvo il caso del diniego descritto al successivo articolo 39.

L’Università si ritiene estranea a tutti gli effetti dal rapporto contrattuale instaurato tra lo studente e il fotografo/video operatore.

Il fotografo/video operatore si obbliga a risarcire qualsiasi danno possa provocare a persone e a cose nei locali dell’Università e qualsiasi danno possa causare all’immagine dell’Università.

Tutti gli operatori, siano essi professionisti od occasionali, sono tenuti al rispetto delle norme di questo Regolamento, nonché di tutte le disposizioni e le norme attualmente in vigore, pena l’applicazione delle misure previste all’articolo 44.

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ART. 36 – LOTTI DI ACCREDITAMENTO

ART. 36 – LOTTI DI ACCREDITAMENTO

I soggetti accreditati possono accedere ai locali universitari per lo svolgimento dei servizi video/fotografici presso le Strutture di Ateneo, secondo le disposizioni contenute nel presente Regolamento. 

Gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio si svolgono secondo le modalità e le tempistiche definite dal Regolamento Didattico d’Ateneo.

Di norma gli appelli sono distribuiti nei seguenti periodi:

  • sessione estiva: da maggio a luglio;

  • sessione autunnale: da settembre a dicembre;

  • sessione invernale: da febbraio ad aprile.

Al fine di garantire l’ordinato e regolare svolgimento dei servizi video/fotografici, le Strutture universitarie sono state suddivise in lotti, secondo la tabella descritta nell’allegato A, che potrà essere integrata o modificata con provvedimento del Direttore Generale, al mutare dell’assetto organizzativo dell’Ateneo.

Nell’ambito della procedura di accreditamento e secondo le modalità previste al successivo articolo 39 a ciascuno dei lotti verrà abbinato un gruppo di professionisti numericamente determinato in relazione al numero di domande di accreditamento pervenute e non superiore a cinque operatori.

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ART. 37 – DURATA DELL’ACCREDITAMENTO

ART. 37 – DURATA DELL’ACCREDITAMENTO

L’accreditamento ha validità triennale. Le domande di accreditamento potranno essere presentate all’Ateneo entro il mese di settembre di ciascun anno e avranno effetto dall’annualità successiva. Le autorizzazioni alle prestazioni dei servizi hanno una durata annuale e sono rinnovate, a seguito di sorteggio pubblico, entro il mese di gennaio di ciascun anno.

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ART. 38 – SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

ART. 38 – SOGGETTI DESTINATARI E REQUISITI

Possono presentare domanda di accreditamento i liberi professionisti oppure, per conto di uno o più propri dipendenti, le imprese, anche artigiane, che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di riprese fotografica /audio video.

Ai fini dell’accettazione della domanda di accreditamento – come previsto all’art. 39 – è richiesto il possesso di adeguati requisiti di idoneità professionale e morale.

In particolare, il soggetto richiedente,

se trattasi di soggetto libero professionista:

- non deve incorrere in alcuna delle clausole di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 38 lettere c), d) e) f) del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;

 

se trattasi di società che presenta la domanda per conto di uno o più soggetti alle proprie dipendenze:

- la società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione, alla procedura di accreditamento di cui all’art. 38 lettere a), b), c), d), e), f), g), i), m), del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- il dipendente della società non deve incorrere in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di accreditamento di cui all’art. 38 lettere c), e), f) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

Tutti gli operatori dovranno essere in possesso di idonea polizza assicurativa RCT.

Inoltre, tutti gli operatori dovranno dichiarare di aver preso visione ed accettare le norme contenute nel “Modello di informazione sui rischi per l’integrità e la salute dei lavoratori e delle misure di prevenzione adottate” dell’Ateneo.

Il possesso di tutti i suddetti requisiti potrà essere autocertificato a sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., le dichiarazioni potranno essere assoggettate a verifica da parte dell’Università.

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ART. 39 – ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 39 – ACCREDITAMENTO ALLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Domanda di accreditamento: la procedura di accreditamento prevede che, entro il termine indicato dall’Ateneo con avviso pubblico, gli operatori interessati presentino domanda, utilizzando i modelli forniti dall’Università.

Deposito del listino dei prezzi: ogni operatore interessato all’accreditamento, unitamente alla domanda, dovrà presentare un listino dei prezzi relativo ai servizi offerti. Tale listino verrà pubblicato sul sito web dell’Ateneo. Alla scadenza della validità del listino, l’operatore dovrà comunicare per iscritto – pena la decadenza dall’accreditamento – il nuovo listino dei prezzi o il mantenimento del precedente.

Accoglimento della domanda/dichiarazione: in esito a una valutazione positiva della domanda e della dichiarazione pervenuta, l’Ateneo, disporrà l’accreditamento degli operatori che avranno inoltrato domanda oppure esprimerà motivato diniego.

Dichiarazione sugli aspetti legati alla sicurezza negli ambienti di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008: gli operatori accreditati saranno chiamati a sottoscrivere in contraddittorio uno specifico verbale una tantum, contenente tutte le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti e negli edifici in cui andranno ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza, ivi compresi i piani di evacuazione e di sicurezza vigenti, adottati in relazione alle varie attività ivi svolte, ai sensi e per gli effetti del comma 1, lettera b), dell’art.26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Pubblicazione dell’elenco degli operatori accreditati: l’Ateneo redige un elenco degli operatori accreditati e, mediante sorteggio pubblico, in data comunicata preventivamente a tutti gli operatori accreditati, saranno individuati gli operatori autorizzati ad espletare il proprio servizio per ciascun lotto. Lo stesso operatore può espletare il servizio per un massimo di due lotti. L’elenco degli operatori autorizzati annualmente è pubblicato sul sito web dell’Università entro il mese di gennaio.

Sedute per gli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari: sarà cura degli operatori accreditati informarsi circa le date delle sedute degli esami finali e di eventuali variazioni. In assenza di autorizzazione da parte dell’Ateneo, gli operatori non potranno svolgere i servizi, pena la decadenza dall’accreditamento.

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ART. 40 – SCELTA DELL’OPERATORE DA PARTE DELLO STUDENTE

ART. 40 – SCELTA DELL’OPERATORE DA PARTE DELLO STUDENTE

Ogni studente sceglie l’operatore incaricato del servizio fotografico/audiovisivo (modulistica scaricabile anche dal sito web dell’Università) da svolgersi all’atto del conseguimento del titolo di studio universitario.

Almeno 15 giorni prima della data di appello per il conseguimento dei titoli di studio universitario, lo studente dovrà produrre il modulo relativo alla scelta dell’operatore al Dipartimento di riferimento. In assenza di detto modulo lo studente potrà comunque avvalersi di un operatore accreditato ed autorizzato di sua scelta, se presente all’appello, previa indicazione presso il medesimo Dipartimento.

È vietato incaricare contemporaneamente due operatori all’espletamento del medesimo servizio, al fine di non arrecare pregiudizio allo svolgimento della prova d’esame.

Il presente regolamento, l’elenco degli operatori che possono operare all’interno dell’Università e i relativi listini dei prezzi praticati, sono disponibili sul sito web di Ateneo.

I Dipartimenti, all’atto della presentazione del modulo per l’incarico dell’operatore hanno il compito di fornire agli studenti l’informativa circa le regole che disciplinano i servizi video/ fotografici in occasione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari.

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ART. 41 – OPERATORI AUTORIZZATI E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

ART. 41 – OPERATORI AUTORIZZATI E TESSERINO DI RICONOSCIMENTO

L’accesso ai locali universitari, in occasione degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, è consentito all’operatore accreditato e autorizzato, oppure a persona designata dal singolo studente, secondo quanto previsto al successivo art. 42.

Prima dell’accesso ai locali universitari per l’esecuzione dei servizi e all’uscita dagli stessi, l’operatore è obbligato a presentarsi presso il competente Dipartimento, per la firma dell’apposito registro e il contestuale ritiro o la restituzione del tesserino di riconoscimento.

L’operatore autorizzato dovrà indossare il suddetto tesserino di riconoscimento durante la permanenza nei locali universitari. La restituzione del tesserino dovrà obbligatoriamente avvenire al termine dello svolgimento del servizio; l’eventuale inosservanza di tale obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 44.

Nei confronti dell’operatore che mancasse di porre in evidenza il cartellino di riconoscimento o non apponesse la firma del registro prima dell’inizio della propria attività potrà essere applicato uno dei provvedimenti di cui al successivo art. 44.

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ART. 42 – OPERATORI PERSONALMENTE INVITATI DAGLI STUDENTI

ART. 42 – OPERATORI PERSONALMENTE INVITATI DAGLI STUDENTI

L’accesso ai locali universitari è liberamente consentito all’operatore, anche non professionale, scelto personalmente dallo studente al fine di effettuare il servizio fotografico/audiovisivo in occasione della propria prova, ferma restando l’osservanza delle disposizioni contenute in questo Regolamento.

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ART. 43 – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

ART. 43 – DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio fotografico/audiovisivo deve essere svolto nel rispetto dei principi di ordine pubblico e della normativa vigente, anche in materia di tutela della riservatezza dell'immagine; è fatto divieto di ritrarre il laureando o qualsiasi altra persona senza il suo preventivo consenso.

Gli operatori sono tenuti a osservare le disposizioni contenute in questo Regolamento e a tenere un comportamento tale da non recare turbativa al regolare svolgimento degli esami finali e nel massimo rispetto degli altri soggetti autorizzati e di tutti i presenti; gli stessi devono, altresì, attenersi alle indicazioni date dai singoli Dipartimenti o, di volta in volta, impartite dal Presidente della sessione d’esame.

Lo svolgimento del servizio fotografico/audiovisivo deve essere realizzato secondo le indicazioni che saranno impartite dal Dipartimento di riferimento.

Gli operatori accreditati sono obbligati a eseguire il servizio a regola d’arte, possono svolgere il servizio esclusivamente nei limiti degli accordi pattuiti con l’interessato, essendo vietata qualsiasi azione intesa a forzare la volontà dello studente. I patti che intercorreranno tra ciascun operatore e i propri clienti, nel rispetto delle norme di questo Regolamento, sono liberi.

L’Amministrazione universitaria non potrà essere ritenuta responsabile, ad alcun titolo, degli effetti dei patti stessi.

Gli operatori accreditati dovranno applicare, per tutto il periodo di durata dell'accreditamento, prezzi conformi a quelli indicati nel listino dei prezzi annualmente notificato e reso pubblico dall’Ateneo. Prima della consegna del prodotto fotografico/audiovisivo, non potrà essere richiesto allo studente il pagamento di alcun acconto sull’importo complessivo del servizio effettuato. Il pagamento dovrà avvenire esclusivamente al momento della consegna del servizio fotografico/audiovisivo, previo rilascio di regolare fattura o ricevuta fiscale.

L’operatore accreditato può interpellare gli studenti al fine dell’ingaggio solo preliminarmente alla presentazione del modulo di scelta dell’operatore. In tale ambito è escluso qualsiasi atteggiamento di insistenza o di contrattazione, nonché qualsiasi altra azione arrecante disturbo o intesa a forzare la volontà dello studente.

Gli operatori non possono ritrarre altre persone, senza preventivo consenso delle stesse in quanto l’azione configurerebbe una violazione delle norme sulla riservatezza dell’immagine. Qualora ciò avvenisse, all’operatore responsabile dell’azione verrà interdetta ogni possibilità di ulteriore attività presso l’Ateneo, fatta salva ogni azione di rivalsa da parte dei singoli e/o dell’Università stessa.

Per motivi di sicurezza, anche con riferimento alla dichiarazione sui rischi, di cui all’ art. 39, di responsabilità civile, nonché di contenimento delle spese, è consentito solo l’esperimento di servizi fotografici o riprese audio video che non necessitino di attrezzature complesse e che non comportino l’assorbimento di energia elettrica dalla rete dell’Ateneo.

Il Presidente della Commissione d’esame ha comunque il potere di vietare la continuazione del servizio, qualora ritenga che l’attività dell’operatore sia di pregiudizio allo svolgimento degli esami.

Gli operatori sono obbligati a risarcire qualsiasi danno possano provocare a persone, animali e cose che si trovino nei locali dell’Università.

Gli operatori accreditati devono essere in possesso di una polizza RCT come indicato all’art. 38. L’impresa alle cui dipendenze lavora l’operatore accreditato è solidalmente responsabile con quest’ultimo per l’inosservanza degli obblighi descritti in questo Regolamento, nonché per qualsiasi danno provocato a persone, animali o cose presenti negli edifici universitari.

Gli operatori accreditati allo svolgimento del servizio sono obbligati a sostituire gli incaricati dell’esecuzione del servizio qualora l’Ateneo motivi la loro inidoneità.

Gli operatori accreditati sono obbligati a tenere un comportamento corretto e riguardoso, sia nei confronti del pubblico che dei dipendenti dell’Università, nonché a rispettare le eventuali direttive impartite dal Presidente della Commissione.

Il Presidente della Commissione ha il compito di vigilare, utilizzando a tal fine il personale addetto, sul corretto accesso dei soggetti autorizzati ai locali ove si svolgono le sedute degli esami finali per il conseguimento dei titoli di studio universitari, nonché sul rispetto delle modalità di svolgimento del servizio contenute nel presente Regolamento.

È vietato agli operatori accreditati:

  1. cedere l’autorizzazione in oggetto e/o consentire l’espletamento del servizio a persona non autorizzata;

  2. cedere a terzi, anche solo parzialmente, i prodotti del servizio stesso.

L’eventuale inosservanza delle predette prescrizioni comporterà l’applicazione delle sanzioni previste al successivo art. 44.

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ART. 44 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

ART. 44 – SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE

In ogni momento l’Ateneo può compiere verifiche sulle modalità di svolgimento del servizio e sulla corretta applicazione di questo Regolamento da parte degli operatori accreditati.

L’Ateneo si riserva di sospendere l’accreditamento, negando l’accesso temporaneamente o definitivamente, all’operatore che dovesse rendersi responsabile di disordini o di turbative durante la discussione degli esami finali e/o nei locali universitari, a seguito di eventuali segnalazioni effettuate dal Presidente della Commissione di laurea o dal personale universitario o per gravi e comprovati motivi, senza che alla medesima possano essere addebitati oneri per danno economico o di altra natura.

La sospensione definitiva comporta la cancellazione dall’elenco degli operatori accreditati e può essere disposta dall’Ateneo, con provvedimento motivato, nel caso in cui:

  1. l’operatore sia ritenuto responsabile di fatti o atti di particolare gravità e/o di tenere comportamenti tali da turbare o compromettere il regolare svolgimento delle attività istituzionali dell’Ateneo;

  2. sia accertata la richiesta del pagamento di prezzi superiori rispetto a quelli indicati nel Tariffario o nei listini depositati agli atti;

  3. il fotografo/video operatore decada dal possesso dei requisiti richiesti al momento della presentazione della domanda di accreditamento di cui al precedente art. 38;

nel caso in cui l’operatore accreditato sia incorso per la seconda volta in un provvedimento sanzionatorio di qualsiasi genere.

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ART. 45 – MISURE DI INFORMAZIONE

ART. 45 – MISURE DI INFORMAZIONE

I Dipartimenti forniscono agli studenti l’informativa concernente le condizioni e le modalità di svolgimento dei servizi video/ fotografici disposte dal presente Regolamento.

Tale informativa deve evidenziare, in particolare, la piena libertà dello studente di usufruire dei servizi mediante operatori accreditati, e l’assenza di garanzia, da parte dell’Ateneo, in ordine all’affidabilità professionale o all’operato degli operatori inclusi negli elenchi.

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ART. 46 – PUBBLICAZIONE

ART. 46 – PUBBLICAZIONE

Sul sito web dell’Università e presso i Dipartimenti, è reso disponibile il testo di questo Regolamento, nonché l’elenco degli operatori accreditati e dei listini dei prezzi per i servizi video e fotografici.

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ART. 47 – RINVIO ALLA DISCIPLINA COMUNE

ART. 47 – RINVIO ALLA DISCIPLINA COMUNE

Per quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente legislazione.

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