ART. 47 – RINVIO ALLA DISCIPLINA COMUNE
ART. 47 – RINVIO ALLA DISCIPLINA COMUNEPer quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente legislazione.
Per quanto ivi non espressamente previsto si fa rinvio a quanto disposto dal Codice Civile e dalla vigente legislazione.