Art. 3 – Bonus maturità

Art. 3 – Bonus maturità

1. Il bonus maturità è previsto in favore degli studenti iscritti per la prima volta al primo anno dei corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico.

2. Ai fini dell’erogazione di tale bonus gli studenti sono suddivisi in tre fasce:

a) prima fascia: studenti che neII'esame di dipIoma di scuoIa media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito Ia votazione di 99/100, 100/100 o 100 e lode/100;

b) seconda fascia: studenti che neII'esame di dipIoma di scuoIa media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito Ia votazione di 97/100 o 98/100;

c) terza fascia: studenti che neII'esame di dipIoma di scuoIa media secondaria superiore/esame di stato hanno conseguito Ia votazione di 95/100 o 96/100.

3. Per iI caIcoIo deIIe fasce, gIi eventuaIi voti in sessantesimi vengono convertiti in centesimi. 

4. GIi studenti in possesso di titoIo estero devono produrre i documenti necessari per dimostrare Ia votazione conseguita, con Ia reIativa scaIa di vaIori, mediante certificazione deIIe autorità competenti.

8861