TITOLO I -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

TITOLO I -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 8861

Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento

Art. 1 - Codice Etico e Codice di comportamento

1. Il Codice Etico e di Comportamento (di seguito "Codice") disciplina i principi etici e le norme di comportamento che regolano le attività di tutti i membri della comunità universitaria. Esso esprime l'impegno dell'Università a creare un clima di fiducia e cooperazione, fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi accademici e per il progresso scientifico e culturale.

2. Il Codice favorisce il merito e l'eccellenza, incoraggia il dialogo con la comunità scientifica nazionale e internazionale e sostiene la creazione di un ambiente professionale basato sul rispetto reciproco e la tutela dei valori umani in tutte le loro forme. Inoltre, il Codice promuove un elevato livello di responsabilità, capacità amministrativa e impegno sociale, istituzionale e individuale, ponendo l'etica, la fiducia, la libertà della didattica e della ricerca, il risultato e la correttezza dei comportamenti al centro delle attività accademiche.

3. Il Codice promuove l'uso etico delle tecnologie, tra cui quelle di intelligenza artificiale, incoraggiando una cultura della responsabilità verso il duplice uso dei risultati della ricerca, per identificare e minimizzare i rischi associati.

4.Il Codice disciplina, in appositi capi e sezioni, i doveri comuni al personale accademico e contrattualizzato, i doveri propri di ciascuno e i doveri di studenti e studentesse. 

5.Il Codice è adottato ai sensi di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici previsto dall’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (di seguito Codice di comportamento nazionale)[1].

Il Codice, altresì, attua e specifica quanto previsto dall’art. 6 dello Statuto dell’Università e si integra con le disposizioni dell’Università in materia di integrità ed etica della ricerca, di prevenzione delle molestie nei luoghi di lavoro e di studio a tutela della dignità della persona, di funzionamento del Collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari, di compiti didattici istituzionali di professori e ricercatori, di disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali da parte dei professori e dei ricercatori, di carriera dello studente, di utilizzo della posta elettronica e della rete internet, di protezione dei dati personali, di utilizzo dei Social Media, per la segnalazione di presunte condotte illecite ai danni dell'Università degli studi di Trieste (whistleblowing) e con ogni altra disposizione regolamentare dell’Università che intervenga sulle materie oggetto del medesimo. 

6. Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, avviato dall’Università, il presente Codice, ogni volta in cui è possibile, utilizza una terminologia neutra, fermo restando che, quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità universitaria. 


 


  [1] DPR 16 aprile 2013 n. 62 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici così come modificato dal D.L. 30 aprile 2022, n. 36 e dal DPR 13 giugno 2023, n. 81, dall’art. 2 comma 4   della legge 30 dicembre 2010, n. 240 “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”, e dall’art. 54 comma 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

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Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici

Art. 2 - Ambito di applicazione dei principi etici

1.    Le disposizioni di cui al Titolo II del presente Codice si applicano a tutta la comunità universitaria così individuata:
a)    professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici anche in visita presso altre Università ed Enti o provenienti da altre Università, nonché professori e professoresse emeriti e professori e professoresse onorari, studiosi senior, il personale dirigente e tecnico amministrativo – compresi i collaboratori esperti linguistici, le collaboratrici esperte linguistiche, i tecnologi e le tecnologhe;
b)    soggetti titolari di contratti di didattica e di ricerca;
c)    collaboratori, collaboratrici e consulenti con qualsiasi tipologia di incarico, anche a titolo gratuito, nonché collaboratori e collaboratrici degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell’Ateneo;
d)    dottorandi, dottorande, assegnisti e assegniste di ricerca;
e)    soggetti titolari di borse di studio o di ricerca e tirocinanti;
f)    studenti e studentesse di tutti i corsi di studio, dell’Università e dei corsi interateneo, dei corsi professionalizzanti e dei corsi di specializzazione nell’ambito di programmi di scambio con Università nazionali o estere;
g)    personale di altre amministrazioni che, a qualunque titolo, svolga la propria prestazione presso l’Università;
h)    componenti degli organi accademici e degli organi collegiali dell’Università e degli enti da essa controllati.
 

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Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento

Art. 3 - Ambito di applicazione delle norme di comportamento

1. Le disposizioni di cui al Titolo III relative agli obblighi di comportamento: 

  1. costituiscono principi generali di comportamento per il personale in regime di diritto pubblico (personale docente e personale ricercatore– di seguito “personale accademico”) e si applicano per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti;

  2. costituiscono attuazione del Regolamento recante “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 per il personale dirigente e tecnico-amministrativo - compresi i collaboratori e collaboratrici esperti ed esperte linguistici e i tecnologi e le tecnologhe (di seguito “personale contrattualizzato”);

  3. si estendono, per quanto compatibili, agli assegnisti ed assegniste, ai soggetti titolari di contratti, incarichi, borse di studio e rapporti di collaborazione istituzionale, di didattica e di ricerca;

  4. si applicano, per quanto compatibili, ai soggetti che, in forza di un rapporto organico e/o contrattuale, anche di fatto, instaurano un rapporto con l’Università. 

  5. si applicano, per quanto previsto nel capo loro dedicato, a studenti e studentesse. 

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Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

Art. 4 - Attività assistenziali svolte presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale

1. Le disposizioni del presente Codice si applicano all’attività assistenziale svolta presso le strutture del Servizio Sanitario Regionale da:
a)    professori e professoresse, ricercatori e ricercatrici e personale tecnico-amministrativo in regime di convenzione;
b)     assegnisti, assegniste, dottorandi e dottorande di ricerca autorizzati dalle Aziende sanitarie allo svolgimento di attività assistenziale;
c)    medici in formazione specialistica;
d)    studenti e studentesse dei corsi di studio, dei master e dei corsi di perfezionamento delle professioni mediche e sanitarie.
2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile per gli aspetti relativi all’attività ivi prestata, anche il Codice di Comportamento della Struttura Sanitaria presso cui svolgono l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.
Resta ferma la potestà disciplinare in capo all’Università e la prerogativa di apprezzare secondo il proprio ordinamento anche le condotte rilevanti secondo il Codice di Comportamento delle Strutture sanitarie.
3. I soggetti di cui al comma 1, nel caso in cui ritengano di riscontrare difformità o conflitto fra i Codici di Comportamento dell’Azienda e dell’Università e che da ciò derivino conseguenze negative, possono segnalarlo al Rettore per gli opportuni provvedimenti.
 

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Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

Art. 5 - Attività svolte presso altri enti pubblici o privati

1.Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, alle attività svolte da personale accademico e personale contrattualizzato, assegnisti, assegniste, dottorandi e dottorande di ricerca, personale in formazione specialistica o altri soggetti che operino sulla base di una convenzione stipulata con l’Università, anche fuori dai confini nazionali, presso altri soggetti pubblici o privati.

2. Ai soggetti di cui al comma precedente, fermo restando il proprio stato giuridico, è applicabile anche, qualora esistente e ove non in contrasto, il Codice di Comportamento dell’Ente presso il quale prestano l’attività di lavoro, studio, didattica e ricerca, comprese le conseguenze previste in caso di eventuale violazione.

3. I soggetti indicati, in particolare, non assumono nell’ambito delle attività svolte presso tali Enti, anche se esercitate in virtù di un rapporto indipendente da una convenzione stipulata con l’Università, alcun comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione.

4. Le disposizioni del presente Codice si applicano altresì al personale coinvolto nell’ambito delle attività in conto terzi.

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Art. 6 – Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall’Ateneo

Art. 6 – Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall’Ateneo

1. Gli enti e organismi controllati direttamente o indirettamente dall’Ateneo, devono adottare norme di comportamento in linea con i principi enunciati nel presente Codice.

2. L’Ateneo promuove, presso enti pubblici e privati, partecipati o accreditati, l’adozione di una disciplina etica e comportamentale coerente con i principi stabiliti in questo Codice.

3. I membri della comunità universitaria che operano all'interno di società spin-off, start-up universitarie, o in enti partecipati dall’Ateneo, sono tenuti a rispettare le norme del presente Codice nello svolgimento delle loro attività.

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