TITOLO II- PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA’ UNIVERSITARIA
TITOLO II- PRINCIPI ETICI DELLA COMUNITA’ UNIVERSITARIA 8861Art. 7 - Finalità e valori di riferimento
Art. 7 - Finalità e valori di riferimento1.Ciascun componente della Comunità universitaria è tenuto a rispettare, attuare e promuovere i valori nei quali l’Università si riconosce e ai quali intende riferirsi in tutti gli aspetti del proprio operare. A tal fine il Codice li richiama e li propone all’attenzione di ciascuno, quali punti di riferimento per la miglior comprensione dei principali impegni deontologici che ne derivano e che vengono esplicitati negli articoli che seguono.
2.Tra i principali valori di riferimento si richiamano:
la dignità della persona umana e la sua centralità in ogni processo di ricerca, di innovazione e di sviluppo, di comunicazione e di divulgazione; al riconoscimento della dignità si riferiscono anche la valorizzazione del merito e delle diversità individuali e culturali, così come la cura dei talenti individuali, il rispetto della privacy e la tutela dei diritti d’autore (copyright);
la libertà in tutte le sue forme, compresa la libertà di ricerca, di insegnamento e di espressione;
l’uguaglianza, che si esprime anche come non discriminazione, solidarietà, equanimità, come parità di opportunità, come protezione e inclusione delle persone più fragili o svantaggiate, come “accessibilità” nelle sue diverse declinazioni, come ripudio del favoritismo di qualsiasi forma e come imparzialità;
la salute e il benessere psicofisico dei singoli, che implica anche la salubrità e la sicurezza materiale e relazionale dei luoghi di studio e di lavoro;
la sostenibilità ambientale, sociale, economica ed energetica, a cui sono correlate la corretta gestione dei beni e delle risorse pubbliche, la destinazione degli stessi al bene comune;
l’imparzialità, il buon andamento, la legalità e la responsabilità, a cui possono essere riferite la correttezza, l’onestà, l’integrità e la professionalità, la leale collaborazione, la trasparenza, il rispetto dei termini e dell'obbligo di procedere, il corretto utilizzo delle tecnologie, specie di quelle basate sull’intelligenza artificiale, così come il corretto impiego delle risorse nonché dei risultati della ricerca e della didattica;
il dialogo per lo sviluppo della conoscenza, che si esprime particolarmente nell’approfondimento cooperativo degli studi e delle ricerche scientifiche nonché nel dibattito, nel confronto e nella condivisione dei saperi, concorrendo allo sviluppo della “diplomazia scientifica” e alla promozione attiva della pace;
la democrazia, intesa come valore che ispira i processi di funzionamento degli organi, delle deliberazioni e delle cariche elettive, ai quali favorisce e promuove la più ampia partecipazione del personale della comunità universitaria.
Art. 8 - Tutela della dignità e della salute della persona
Art. 8 - Tutela della dignità e della salute della persona1. L’Università contrasta ogni forma di prevaricazione e vessazione e, a tal fine, si adopera per garantire un ambiente di lavoro, di ricerca e di studio adeguato dal punto di vista della sicurezza e idoneo a salvaguardare la salute delle persone e la promozione di rapporti interpersonali improntati alla correttezza e al rispetto della libertà e dignità della persona.
2 L’Università non tollera nessun genere di molestia in quanto lesiva della dignità della persona. Costituisce obbligo morale denunciare i comportamenti di molestia di cui si venga a conoscenza; al di fuori delle ipotesi di concorso, è ravvisabile responsabilità nell’assistervi passivamente.
3. Costituisce molestia sessuale o morale ogni comportamento indesiderato da parte di chi lo subisce, come definito dalla vigente normativa, anche regolamentare. Rappresenta circostanza aggravante l’esistenza di una posizione di asimmetria o subordinazione gerarchica tra la persona che molesta e la vittima, in particolare quando tale condotta sia imposta nell’ambito dell’accesso all’impiego e della progressione di carriera. Assumono particolare gravità le molestie e le vessazioni morali, gli abusi e le attenzioni indesiderate di natura sessuale nei confronti di studenti e studentesse, perpetrati anche attraverso il linguaggio.
È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci i predetti comportamenti.
Art. 9 – Uguaglianza, divieto di discriminazioni, pari opportunità e imparzialità
Art. 9 – Uguaglianza, divieto di discriminazioni, pari opportunità e imparzialità1. L’Università respinge e contrasta ogni forma di discriminazione per motivi di religione, opinioni personali e politiche, genere, orientamento sessuale, aspetto fisico, colore della pelle, origini etniche, lingua, cittadinanza, nazionalità, disabilità, condizioni personali, sociali, di salute, gravidanza, scelte familiari, età, nonché ruolo ricoperto in ambito universitario.
2. A tale fine, allo scopo di assicurare piena parità, nelle diverse manifestazioni della vita universitaria, l’Università adotta misure dirette a prevenire e rimuovere situazioni di disparità, riconducibili a uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma.
3. L’Università promuove l’utilizzo delle nuove tecnologie e s’impegna a garantire a tutti i componenti della comunità, nella massima misura possibile, l’esercizio dei “diritti digitali”, in particolar modo tramite lo sviluppo progressivo dei servizi erogati attraverso la rete. Nel perseguimento di tale finalità, l’Università opera per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscano la piena parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, con particolare attenzione alle situazioni di disabilità, di disagio economico e sociale.
4. È compito dell’Università e dei suoi componenti incoraggiare le iniziative volte a tutelare e salvaguardare le categorie svantaggiate e la diversità individuale e culturale.
5. L’Università promuove l’equità e l’equanimità e respinge e persegue il favoritismo in qualsiasi forma – compreso il nepotismo – in quanto nuoce alla dignità della persona, impedisce la coltivazione dei talenti e la valorizzazione del merito individuale, l’incentivazione dell’onestà, integrità, professionalità e libertà accademica, anche danneggiando il buon nome dell’Università.
6. L’Università previene e contrasta ogni forma di parzialità, derivante da conflitto, anche potenziale, di interessi.
7. L’Università riconosce e valorizza il merito individuale come criterio fondamentale per la crescita personale e professionale, utilizzandolo come parametro oggettivo di valutazione e selezione nel reclutamento e nelle progressioni di carriera, in base alle competenze, conoscenze ed esperienze dimostrate.
8. Il personale docente trasmette le conoscenze con diligenza, puntualità e rigore, nonché con rispetto di studenti e studentesse, dei loro diritti e della loro cultura, garantendo imparzialità nel valutare la loro preparazione.
9. I componenti della comunità universitaria sono, altresì, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa delle prescrizioni dirette ad assicurare la trasparenza, l’imparzialità, l’equità e l’efficienza delle attività istituzionali dell’Università. Sono altresì tenuti al rispetto, anche verbale, dovuto alle persone nelle comunicazioni, nelle interazioni e nel modo di riferirsi a terzi.
Art. 10 - Libertà di studio, ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione
Art. 10 - Libertà di studio, ricerca scientifica, insegnamento e divulgazione1. L’Università garantisce un’organizzazione conforme agli ideali di libertà e di autonomia individuale.
2. Il personale accademico ha il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche, nonché dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento. Lo stesso sviluppa liberamente attività istituzionali di impegno pubblico e sociale - terza missione, nonché attività individuali di diffusione culturale mediante conferenze, seminari, attività pubblicistiche e editoriali nel rispetto del mantenimento dei propri obblighi istituzionali.
3. Gli studenti e le studentesse si impegnano nelle attività formative e di impegno pubblico e sociale - terza missione, nel rispetto dell’Università, delle sue strutture, dei colleghi, del personale accademico e del personale tecnico-amministrativo e collaboratore ed esperto linguistico, dei tecnologi e delle tecnologhe e di ogni altro soggetto che istituzionalmente sia da supporto alle attività svolte, fermi restando il diritto di critica e quello a manifestare in ogni momento, tramite gli appositi canali istituzionali, le proprie esigenze.
4. L’Università promuove e incentiva ogni forma di diffusione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali, ma anche favorendo l’accesso aperto via internet (open archive) per la consultazione e la diffusione di pubblicazioni e di materiali didattici nelle forme previste e consentite dalla regolamentazione dell’Università. In tal senso promuove presso il personale ricercatore lo sviluppo di tale modalità.
5. L’Università riconosce e tutela l’integrità della ricerca scientifica (Research Integrity), fondata sul rispetto dei principi etici, degli standard professionali e dei doveri deontologici da parte di chi svolge, finanzia, valuta o promuove la ricerca, nonché delle istituzioni coinvolte. Consapevole della rilevanza sociale della ricerca, l’Università si impegna a diffondere alla comunità scientifica e alla società la metodologia, i risultati e l’impatto sociale delle ricerche, garantendo che queste contribuiscano allo sviluppo e al benessere collettivo e vengano condotte nel rispetto dei principi deontologici stabiliti nel presente Codice.
6. Nell’esercizio della libertà accademica, i componenti dell’Università sono tenuti a mantenere una condotta responsabile e conforme alle indicazioni deontologiche, anche tramite l’adozione di sistemi di autoregolamentazione.
7. L’Università condanna e persegue ogni forma di comportamento sleale da parte di docenti, personale di supporto e studenti, inclusa la frode scientifica, poiché tali azioni compromettono la reputazione dell’Università, minano la fiducia della società nella comunità scientifica e comportano uno spreco di risorse.
Art. 11 - Benessere, salubrità e gestione responsabile delle risorse
Art. 11 - Benessere, salubrità e gestione responsabile delle risorse1. Ogni appartenente alla comunità universitaria si prende cura della propria salute e non mette in atto comportamenti che possano mettere a rischio quella altrui.
2. Ogni appartenente alla comunità universitaria è tenuto al rispetto della salubrità e al decoro dei luoghi di lavoro e di studio; se investito di responsabilità istituzionale, ha l’obbligo di rilevare e segnalare l’inosservanza dell’obbligo.
3. La gestione delle risorse dell’Università ai fini dello svolgimento delle attività di ricerca, didattiche e amministrative avviene nel rispetto dell’ambiente e della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Deve seguire una logica di contenimento dei costi orientata anche all’efficienza energetica, che non pregiudichi la qualità dei risultati delle diverse azioni.
Art. 12 - Responsabilità istituzionali, Accessibilità e Trasparenza
Art. 12 - Responsabilità istituzionali, Accessibilità e Trasparenza1. Nello svolgimento delle attività istituzionali, l’Università richiede fattiva collaborazione, impegno, partecipazione, onestà e lealtà da parte dei soggetti titolari di incarichi di governo, di direzione e di amministrazione, dei componenti degli organi di controllo, qualità e garanzia e di tutta la Comunità.
2. L’Università promuove un uso responsabile delle risorse nel rispetto dei canoni dei Trattati europei e della Costituzione italiana e favorisce in tutte le proprie attività l’adozione di comportamenti individuali e collettivi responsabili.
3. L’Università, nel perseguire l’obiettivo di un’ampia coesione e partecipazione collettiva alla vita istituzionale, si adopera per garantire alla comunità universitaria, agli studenti e alle studentesse e a tutte le categorie dei portatori di interesse, la massima trasparenza e tempestiva conoscibilità dell'azione politica, gestionale e amministrativa, nonché la chiarezza e la comprensibilità degli atti, in conformità ai principi di semplificazione e di rendicontazione sociale.
4. A tal fine, l’Università valorizza il portale istituzionale quale principale punto di accesso integrato alle informazioni e ai servizi riguardanti la vita universitaria, nonché quale strumento di promozione concreta di un’effettiva trasparenza degli atti e delle attività istituzionali. In armonia con i principi previsti in materia di amministrazione digitale, si adopera affinché il portale garantisca accessibilità ed elevata fruibilità, anche da parte delle persone con disabilità, semplicità di consultazione, facile reperibilità e completezza delle informazioni, chiarezza di linguaggio, affidabilità, qualità e omogeneità.
Art. 13 - Aspetti etici di impegno pubblico e sociale - terza missione
Art. 13 - Aspetti etici di impegno pubblico e sociale - terza missione1. L’Università, nel convincimento che la conoscenza rappresenti una risorsa essenziale per la crescita della collettività, considera il dialogo con la società e la diffusione del sapere come obiettivi fondamentali.
2. Le attività di impegno pubblico e sociale - terza missione - devono essere svolte in ottica di informazione, coinvolgimento, dialogo, dibattito, scambio di idee e contributo allo sviluppo della collettività. In tali attività, l’Università si attiene ai principi di rigore scientifico, di pluralismo e di indipendenza da ogni orientamento ideologico, religioso, politico ed economico.
Art. 14 - Tutela della proprietà intellettuale
Art. 14 - Tutela della proprietà intellettuale1. L'Università considera l'eccellenza nella ricerca e le applicazioni delle invenzioni fondamentali per il progresso sociale e il miglioramento della qualità della vita. I membri della comunità universitaria mirano a gestire i risultati della ricerca, la proprietà intellettuale e il trasferimento tecnologico nell'interesse pubblico. Questo obiettivo viene perseguito attraverso attività istituzionali, collaborazioni con enti pubblici e privati e attività extraistituzionali pertinenti ai propri ambiti scientifici.
2. Per quanto riguarda brevetti e altri titoli di proprietà intellettuale, i diritti di sfruttamento economico spettano all'Università e/o ai singoli inventori e inventrici, secondo la legge, i regolamenti d'Ateneo e gli accordi contrattuali tra inventori, inventrici e Ateneo. L'Università promuove la valorizzazione e la gestione della proprietà intellettuale, collaborando con gli inventori e le inventrici e rispettando l'equo riconoscimento previsto dalla legge.
Art. 15 - Relazioni internazionali
Art. 15 - Relazioni internazionali1. L'Università riconosce l'importanza delle relazioni internazionali e il loro ruolo fondamentale nello sviluppo della ricerca scientifica e nella promozione della libertà di insegnamento. Si impegna a creare un ambiente istituzionale che favorisca lo scambio reciproco e l'internazionalizzazione della ricerca e della formazione.
2. I membri della comunità universitaria partecipano attivamente alla comunità scientifica internazionale attraverso progetti di ricerca, didattica e "capacity building". Nello svolgimento di tali progetti, rappresentano correttamente il loro ruolo istituzionale presso l'Ateneo e coordinano le loro attività con le competenti aree amministrative.
3. L'Università sostiene la mobilità internazionale dei propri studenti per migliorare la qualità della formazione, garantendo il pieno riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, in coerenza con il piano di studi del Corso di Studio. Adotta misure per prevenire la dispersione delle conoscenze e promuove l'accesso equo alla mobilità internazionale.
4. I membri della comunità universitaria promuovono la mobilità internazionale, condividendo relazioni e conoscenze con partner stranieri all'interno delle strutture in cui operano e supportano la valutazione collegiale delle esperienze all'estero degli studenti. Rispettano le diverse organizzazioni degli Atenei partner e contribuiscono a far conoscere e apprezzare l'Università all'estero.
5. L'Università incentiva progetti di mobilità internazionale e facilita l'accesso degli studenti internazionali all'istruzione superiore, rimuovendo eventuali ostacoli nelle relazioni di scambio. Favorisce la circolazione di studenti e studentesse, ricercatori e ricercatrici, personale docente e tecnico amministrativo, attraverso accordi e reti, evitando flussi unidirezionali. I membri della comunità universitaria collaborano con l'Amministrazione per l'eventuale utilizzo di agenti o intermediari nella promozione dei programmi didattici e nel reclutamento di studenti e studentesse internazionali, garantendo elevati standard di qualità. Assicurano che il materiale promozionale e informativo diffuso all'estero sia accurato, completo e adeguato, con particolare attenzione ai requisiti di accesso, ai costi, alle forme di sostegno finanziario e ai requisiti linguistici.
6. L'Università collabora con i partner internazionali secondo il principio di parità di trattamento, valorizzando le diversità e la complementarità delle competenze scientifiche e didattiche. Nell'erogazione dell'offerta formativa e nella realizzazione di progetti in Paesi stranieri, l'Ateneo opera in conformità con i principi delle organizzazioni internazionali. I membri della comunità universitaria rispettano i principi e i codici etici internazionali.
Art. 16 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali e utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA)
Art. 16 - Accesso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione - diritti digitali e utilizzo dell'intelligenza artificiale (IA)1. L’Università promuove l’utilizzo delle risorse dell’Intelligenza Artificiale come strumento di supporto allo studio, alla ricerca, alla docenza e ai processi decisionali amministrativi, nel pieno rispetto dei principi, dei diritti e dei doveri sanciti dal presente Codice, nonché degli ordinamenti nazionali, europei e internazionali. In nessun caso l’uso di queste tecnologie deve appiattire o sostituire il processo decisionale, creativo, di studio, di rielaborazione critica, di ricerca e di produzione scientifica, né può portare alla perdita di competenze specialistiche o mettere a rischio i diritti e la dignità della comunità universitaria.
2. L’impiego dell’IA deve sempre essere complementare e non sostitutivo, garantendo che l’autonomia intellettuale e la capacità critica restino al centro delle attività accademiche.
3. L’Università incoraggia la sperimentazione dei sistemi di intelligenza artificiale in contesti e ambienti protetti, per garantire che queste tecnologie vengano sviluppate e testate in modo responsabile.
4. In ogni caso l’Università promuove e realizza strumenti e processi di controllo sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale e di protezione della comunità universitaria da possibili usi scorretti o distorti della stessa.