Capo I - OBBLIGHI COMUNI DI COMPORTAMENTO

Capo I - OBBLIGHI COMUNI DI COMPORTAMENTO 8861

Art. 17 - Principi generali

Art. 17 - Principi generali

1. L’Università ritiene essenziali, ai fini del conseguimento delle proprie finalità istituzionali, il rispetto dei valori di onestà intellettuale, rispetto reciproco e probità.

2. Le disposizioni di questo Codice costituiscono specificazioni degli obblighi comportamentali previsti dall’art. 3 del Codice di comportamento nazionale.

3. Il presente Codice garantisce in ogni caso a tutti i componenti della comunità universitaria il diritto di libera espressione, nonché di attività e di critica politica e sindacale.

4. Il lavoratore e la lavoratrice, così come definiti dall’art. 3 comma 1 del presente Codice, in quanto parti della comunità universitaria, concorrono al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell’Università secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni loro attribuite. Il lavoratore e la lavoratrice rispettano, altresì, i principi di integrità, correttezza, fiducia, risultato, buona fede, proporzionalità, economicità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agiscono in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.

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Art. 18 - Utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali

Art. 18 - Utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali

1. L'utilizzo delle tecnologie informatiche e degli strumenti digitali istituzionali è consentito per i soli fini connessi all’attività lavorativa e istituzionale o ad essi riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione. Sono fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. In via esemplificativa, si intendono tecnologie informatiche digitali l'insieme di tecnologie utilizzate per l'elaborazione, la gestione e l'archiviazione delle informazioni attraverso l'uso di computer e sistemi digitali e include hardware (computer, server, reti, dispositivi di archiviazione), software (sistemi operativi, applicazioni, database) e infrastrutture di rete (Internet, reti locali, cloud computing). Per strumenti digitali istituzionali si intendono la posta elettronica ordinaria e certificata, la firma digitale, gli account istituzionali, le piattaforme di gestione documentale, i sistemi di autenticazione a più fattori, i servizi cloud, i portali intranet, le applicazioni per la gestione delle attività amministrative e i database digitali.

2.  L'utilizzo di caselle di posta elettronica personali non istituzionali è, di norma, evitato per attività o comunicazioni afferenti al servizio, salvi i casi di forza maggiore dovuti a circostanze in cui il lavoratore, per qualsiasi ragione, non possa accedere all'account istituzionale.

3. Il lavoratore e la lavoratrice sono responsabili del contenuto dei messaggi inviati e adottano ogni misura di sicurezza utile per evitare che altri soggetti possano venire a conoscenza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici dell’Università.
4 Il lavoratore e la lavoratrice si uniformano alle modalità di firma dei messaggi di posta elettronica di servizio individuate dall’Università. Ciascun messaggio in uscita deve consentire l’identificazione del lavoratore e della lavoratrice mittenti e deve indicare un recapito istituzionale al quale i medesimi sono reperibili.
5 Al lavoratore e alla lavoratrice è consentito l’utilizzo degli strumenti informatici forniti dall’Università per poter assolvere alle incombenze personali senza doversi allontanare dalla sede di servizio, purché l’attività:
a)    sia contenuta in tempi ristretti;
b)    non comporti alcun pregiudizio per i compiti istituzionali;
c)    non comprometta la sicurezza o la reputazione dell’amministrazione.

6. Il lavoratore e la lavoratrice si astengono, in ogni caso, da frequenti conversazioni telefoniche private e da accessi reiterati ai social network e altre piattaforme web per motivi estranei alle attività istituzionali, anche con strumenti propri, nel corso dell’attività lavorativa.

7. È vietato l’invio di messaggi di posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione, all’interno o all’esterno dell’Università, che siano oltraggiosi, discriminatori o che possano essere in qualunque modo fonte di responsabilità dell’Università.

8. L’Università assicura, per il lavoratore e lavoratrice, il diritto alla disconnessione, ossia la libertà di non rispondere alle comunicazioni di lavoro durante il periodo di riposo, senza che questo comprometta la loro situazione lavorativa.
 

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Art. 19 - Regali, compensi e altre utilità

Art. 19 - Regali, compensi e altre utilità

1. Il lavoratore e la lavoratrice non chiedono, né sollecitano, per sé o per altri, regali o altre utilità.

 

2. Il lavoratore e la lavoratrice non accettano, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli di modico valore scambiati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell’ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il lavoratore e la lavoratrice non chiedono, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all’ufficio, né da soggetti nei cui confronti sono chiamati a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.

 

3. Il lavoratore e la lavoratrice non accettano, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore e non offrono, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

 

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelli di valore

non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto; detto importo costituisce

anche il valore complessivo massimo, per anno solare, in caso di cumulo di più regali o più utilità. Il

lavoratore o lavoratrice non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro.

 

5. Il lavoratore e la lavoratrice comunicano alla persona responsabile della struttura di appartenenza e al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.

 

6. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati tempestivamente dagli interessati al Responsabile della prevenzione della corruzione, che ne dà comunicazione al Consiglio di Amministrazione per stabilirne la destinazione.

 

7. Il lavoratore e la lavoratrice non accettano incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente un interesse significativo in decisioni o attività dell’ufficio di appartenenza dei lavoratori e delle lavoratrici medesimi. Ai fini del presente articolo per “incarichi di collaborazione” si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); per “soggetti privati” si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente dall’ISTAT con proprio provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell’ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

 

8. I lavoratori e le lavoratrici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del Decreto Legislativo 165/2001 non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri (pantouflage).

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Art. 20 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari

Art. 20 - Comunicazione relativa alla partecipazione ad associazioni e organizzazioni e comunicazione degli interessi finanziari

1.Il lavoratore e la lavoratrice comunicano, all’atto dell’assegnazione alla struttura, alla persona responsabile della struttura di appartenenza, l’adesione o l’appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato, la cui attività possa interferire con lo svolgimento dell’attività. L’obbligo non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione deve contenere i dati essenziali relativi all’associazione e alle ragioni della potenziale interferenza. 

La potenziale interferenza sussiste laddove le finalità o le attività dell’associazione o organizzazione riguardino del tutto o principalmente il settore di competenza della struttura a cui il lavoratore o lavoratrice sono assegnati.

 

2. Il lavoratore e la lavoratrice comunicano, all’atto dell’assegnazione all’ufficio e ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata, alla persona responsabile della struttura di riferimento tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, purché di importo superiore a 150 euro, che gli stessi abbiano o abbiano avuto negli ultimi tre anni, secondo le indicazioni previste dall’art. 6 comma 1 del Codice di comportamento nazionale. 

 

3. La mancata comunicazione comporta una violazione dei doveri del pubblico dipendente e costituisce un illecito disciplinare. 

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Art. 21- Conflitto di interessi

Art. 21- Conflitto di interessi

1. Il conflitto di interessi si manifesta quando l'interesse privato, personale o professionale di chi è responsabile di una decisione entra in contrasto con il principio di imparzialità, specialmente quando l'interesse privato prevale su quello dell’Università. Questa situazione può verificarsi anche in assenza di un vantaggio economico o di altra utilità, ed essere potenziale, senza necessariamente produrre effetti immediati, ma con il rischio di compromettere la correttezza delle decisioni.

 

2. Il lavoratore e la lavoratrice, anche nella loro qualità di componenti di organi collegiali, si astengono dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle loro mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo, o se componenti di organi collegiali dell’Ateneo entro il quarto grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.

 

3. Il lavoratore e la lavoratrice si astengono, altresì, dall’adozione di decisioni o dallo svolgimento di attività, inerenti alle loro mansioni, in situazioni di conflitto, anche potenziale, dell’interesse dell’Università con interessi di persone con le quali abbiano rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui essi o il coniuge abbiano lite pendente, diretta o indiretta in qualità di membri od organi dell’ Università coinvolta, o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero - fermo restando, da parte dei lavoratori, il rispetto delle norme in materia di incompatibilità - di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti; si astengono in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

 

4. La comunicazione relativa alla presenza di un potenziale conflitto di interessi è resa tempestivamente al responsabile della struttura di appartenenza, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto. Detta comunicazione è assunta al protocollo dell’Università.

 

5. Il Responsabile della struttura di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto d’interessi e, se necessario, decide sull’astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore o lavoratrice interessati.

 

6. Il lavoratore e la lavoratrice presentano altresì apposita dichiarazione, ogni qualvolta si verifichi una modifica della situazione precedentemente dichiarata.

 

7. Nel caso il conflitto di interessi riguardi un dirigente, la comunicazione è indirizzata al Direttore Generale, che decide in merito; qualora il conflitto riguardi il Direttore Generale dell’Università, la decisione compete al Rettore.

 

8. Per i dipendenti che svolgano funzioni didattiche e scientifiche, il potere di decisione sull’astensione spetta al Direttore di Dipartimento, o nel caso sia questo coinvolto, spetta al Rettore.

 

9. Qualora il conflitto riguardi il Rettore, la decisione è assunta dal Consiglio di Amministrazione. La comunicazione relativa al Rettore deve essere effettuata al Decano che istruisce e presenta la pratica al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ravvisi il conflitto di interessi, il Decano sostituisce il Rettore limitatamente all’attività per la quale è stato ravvisato il conflitto, adottando gli atti e i provvedimenti necessari.

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Art. 22 - Prevenzione della corruzione

Art. 22 - Prevenzione della corruzione

1. Ai fini di quanto stabilito dall’art. 8 del Codice di comportamento nazionale, il lavoratore e la lavoratrice sono tenuti ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dai piani da essa previsti e segnalano all’Università eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza. Al fine di tutelare la propria riservatezza, il lavoratore e la lavoratrice possono effettuare la segnalazione, anche in forma anonima, direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, fornendo ogni informazione necessaria e l’eventuale documentazione pertinente.

 

2. In ogni caso la tutela del lavoratore o lavoratrice, che segnala illeciti, è garantita ai sensi del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. I soggetti che possono segnalare le condotte illecite, i soggetti abilitati a ricevere le segnalazioni, la procedura per presentarle e le tutele previste per i segnalanti, i segnalati e gli altri soggetti indicati nella norma sono disciplinati dal Regolamento di Ateneo in materia.

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Art. 23 - Abuso di posizione

Art. 23 - Abuso di posizione

1. A nessun appartenente alla comunità universitaria è consentito abusare dell’autorevolezza o della superiorità derivanti dalla propria posizione, allo scopo di trarre vantaggi personali o di imporre ad altri l’esecuzione di prestazioni o di servizi che non siano dovuti o funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

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Art. 24 - Tutela della riservatezza

Art. 24 - Tutela della riservatezza

1.I lavoratori e le lavoratrici sono tenuti a mantenere riservate e non utilizzare le notizie e le informazioni apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, salvi gli obblighi di trasparenza, di prevenzione e di repressione di condotte contrarie al presente Codice e alla normativa in generale.
In particolare, essi si impegnano a: 
a.    rispettare la riservatezza di persone o di enti di cui l’Università detenga informazioni;
b.    non rivelare o divulgare dati e/o informazioni acquisite dalla partecipazione a organi accademici;
c.    consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d’ufficio e consentendone l'accesso solo a coloro che ne abbiano titolo; 
d.    prevenire l'eventuale dispersione di dati, osservando le misure di sicurezza impartite.
 

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Art. 25 - Utilizzo delle risorse

Art. 25 - Utilizzo delle risorse

1. Gli appartenenti alla comunità universitaria utilizzano le risorse economiche istituzionali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti e in modo da poter rendicontare l’uso efficiente ed efficace delle stesse e produrre idonea documentazione, ove richiesta.

2. L’Università non consente l’utilizzo di attrezzature di ricerca o didattiche, spazi, risorse umane, materiali o finanziarie per fini di natura personale o diversi da quelli istituzionali ovvero non autorizzati. Si applica quanto previsto dall’art. 22 del Regolamento per la disciplina del procedimento di rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali del personale docente e ricercatore dell’Università degli Studi di Trieste.

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Art. 26 - Tutela del nome e dell’immagine

Art. 26 - Tutela del nome e dell’immagine

1. Tutti i componenti della comunità universitaria sono tenuti a rispettare il buon nome dell’Università e ad astenersi dal porre in essere condotte tali da recare danno alla sua immagine e alla sua reputazione, anche mediante la divulgazione di notizie riservate.

2. L’utilizzo del nome, del logo e di altri segni distintivi dell’Università per la diffusione di risultati, anche parziali, relativi ad attività in corso o già concluse, deve avvenire senza pregiudicare l’immagine dell’Università e richiede espressa autorizzazione. È vietato l'uso del nome, del marchio e dei segni distintivi dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina dell’Ateneo.

3. I membri della comunità universitaria non sono autorizzati a rilasciare, attraverso i mezzi di informazione, comunicazioni o dichiarazioni pubbliche a nome dell’Università, al di fuori dei compiti istituzionali.

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Art. 27 - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

Art. 27 - Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media

1. Nell'utilizzo dei propri account di social media, il lavoratore e la lavoratrice utilizzano ogni cautela, affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all’Università.

2. Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il lavoratore e la lavoratrice, nel rispetto delle istituzioni, si astengono da dichiarazioni pubbliche, interventi o commenti offensivi, oltraggiosi, discriminatori, anche attraverso il web, i social media, blog, forum o altre piattaforme digitali, benché aperti a un numero limitato di utenti, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’Università o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti.

3. Al fine di garantirne i necessari profili di riservatezza le comunicazioni afferenti direttamente o indirettamente il servizio non si svolgono, di norma, attraverso conversazioni pubbliche mediante l'utilizzo di piattaforme digitali o social media. Sono escluse da tale limitazione le attività o le comunicazioni per le quali l'utilizzo delle piattaforme digitali e/o dei social media risponde ad una esigenza di carattere istituzionale.

4. Il lavoratore e la lavoratrice nell’utilizzo del proprio account personale non divulgano:

a) informazioni riservate su colleghi o terze persone acquisite nell’esercizio delle proprie funzioni e/o di cui abbiano la disponibilità per ragioni di servizio;

b) decisioni da assumere e/o provvedimenti relativi a procedimenti in corso o conclusi, salvo che non siano stati resi pubblici dall’Università;

c) progetti, corrispondenza interna, informazioni e/o documenti riservati o comunque non ancora resi pubblici dall’Università.

5. Il lavoratore e la lavoratrice sono pienamente responsabili dei contenuti e degli interventi che pubblicano tramite il proprio account personale sui social media o altre piattaforme digitali/web e, in quanto spazi potenzialmente pubblici, si esprimono con rispetto nei confronti di tutti gli utenti e si impegnano a mantenere un comportamento corretto ed etico, in linea con il ruolo di dipendente pubblico.

6. Fermo restando il rispetto della libertà di espressione e del diritto di critica, qualora dai propri account personali si evinca l’appartenenza all’Università, il lavoratore e la lavoratrice, nel pubblicare opinioni, giudizi o commenti su fatti, cose o persone, precisano che si esprimono a titolo personale.

 

7. Fermo restando il valore meramente esemplificativo delle condotte di cui al comma 2, l’Università si riserva la possibilità di esplicitare ulteriori condotte che possono danneggiare la reputazione dell’amministrazione ai sensi dell’art. 11 ter, comma 4, del D.P.R. n. 62/2013.

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Art. 28 - Comportamento nei rapporti privati

Art. 28 - Comportamento nei rapporti privati

1. Nei rapporti privati il lavoratore e la lavoratrice non sfruttano, né menzionano la posizione che ricoprono nell'amministrazione per ottenere vantaggi o utilità e non assumono condotte che possano nuocere all'immagine e alla reputazione dell'Università.

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