Capo III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO
Capo III - OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO SPECIFICI PER IL PERSONALE CONTRATTUALIZZATO 8861Art. 30 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico
Art. 30 - Comportamento in servizio e rapporti con il pubblico1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il lavoratore e la lavoratrice, salvo giustificato motivo, non ritardano né adottano comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza e assicurano il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Università nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi.
2. Il lavoratore e la lavoratrice utilizzano i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi e garantiscono l’effettiva presenza in servizio, ai sensi dell’art. 55 – quinquies del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, anche attraverso l’uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione.
3. Il lavoratore e la lavoratrice nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, anche interni:
mantengono contegno e professionalità adeguati, consapevoli di rappresentare l’Università;
si fanno riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge o altro supporto identificativo messo a disposizione, salvo diverse indicazioni di servizio;
operano con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, operano nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile, con chiarezza ed esaustività;
orientano la propria attività in modo funzionale e coerente con la programmazione strategica ed operativa dell’Università, nel miglior perseguimento della qualità del servizio e della soddisfazione dell'utente;
realizzano le prestazioni previste/assegnate con l’attenzione, la precisione e l’esattezza richieste nelle operazioni da svolgersi; nella trattazione delle pratiche rispettano, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'Università, l'ordine cronologico;
rispettano impegni e scadenze, gestiscono correttamente i carichi di lavoro e non assumono impegni né anticipano l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti;
rilasciano copie ed estratti di atti o documenti secondo la loro competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti dell’Università;
osservano il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia chiesto loro di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informano il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non siano competenti in merito alla richiesta, curano, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente.
Art. 31 - Disposizioni particolari per i dirigenti
Art. 31 - Disposizioni particolari per i dirigenti1. I lavoratori e le lavoratrici con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 settembre 2001, n. 165, sono soggetti alla disciplina del presente Codice. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.
2. I soggetti di cui al comma 1:
svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato;
assicurano una equa ripartizione dei carichi di lavoro all’interno della propria struttura, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione;
affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione;
si adoperano per diffondere nell’organizzazione la cultura dell’orientamento al risultato e alla produttività;
prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all’Università le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa. Forniscono inoltre all’Università le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge;
curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori e le collaboratrici; assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali;
concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance;
intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare
;nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell’Università;
curano la crescita professionale dei collaboratori e delle collaboratrici, favorendo le occasioni di formazione e promuovendo opportunità di sviluppo interne ed esterne alla struttura di cui sono responsabili.
Art. 32 - Contratti e altri atti negoziali
Art. 32 - Contratti e altri atti negoziali1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell’Università, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il lavoratore e la lavoratrice non ricorrono a mediazione di terzi, né corrispondono o promettono ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l’Università abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.
2. Il lavoratore e la lavoratrice non concludono, per conto dell’Università, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. Nel caso in cui l’Università concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore o la lavoratrice abbiano concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astengono dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.
3. Il lavoratore e la lavoratrice che concludono accordi o negozi ovvero stipulano contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbiano concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informano per iscritto il responsabile della struttura di afferenza.
4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale.
5. Il lavoratore e la lavoratrice che ricevano, da persone fisiche o giuridiche, partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l’Università, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informano immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.