Art. 33 - Doveri degli studenti e delle studentesse
Art. 33 - Doveri degli studenti e delle studentesse1. Gli studenti e studentesse:
hanno cura dei beni mobili o immobili di cui l’Università è proprietaria o che sono dalla stessa detenuti o posseduti a qualunque titolo;
tengono un comportamento tale da non recare pregiudizio alle attività universitarie e all’ordinata e civile convivenza all’interno delle strutture universitarie;
tengono un comportamento che non rechi danno all’immagine dell’Università e non sia offensivo, in ogni sede, compreso l’utilizzo dei questionari di valutazione dell’attività didattica, della dignità di altri studenti e studentesse, personale accademico, personale tecnico-amministrativo, collaboratori e collaboratrici tecnico linguistici, tecnologi e tecnologhe, organi di governo dell’Università e dell’Università stessa;
tengono un comportamento che non impedisca o renda più difficoltoso l’accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri;
sono responsabili del corretto utilizzo degli strumenti digitali e di comunicazione utilizzati, come definiti all’art. 18.
2. Costituisce diritto e dovere di studenti e studentesse la partecipazione attiva alle attività didattiche e formative, adottando comportamenti collaborativi, corretti e rispettosi nei confronti del personale docente e di coloro che svolgono attività di lavoro o di studio nelle strutture dell’Università, nonché condividendo una cultura improntata all'onestà dei comportamenti, alla responsabilità e al rispetto.
3. Nelle prove di verifica e nelle prove finali dei Corsi di studio, studenti e studentesse si astengono da comportamenti che arrechino disturbo ovvero risultino lesivi e/o disonesti nei confronti di altri studenti o studentesse e dell’Università.
4 Ferma restando la responsabilità penale, costituisce illecito disciplinare l’alterazione, la modificazione, la contraffazione o la falsificazione di atti riguardanti la propria o l’altrui carriera universitaria, così come mentire o dichiarare il falso in merito alla propria o altrui carriera.
5. Sono contrari ai principi del presente Codice il plagio o la copiatura di testi altrui e qualsiasi altro comportamento che possa compromettere l’integrità e l’equità del processo di valutazione, ostacolando una corretta e imparziale valutazione della prova.