TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE
TITOLO IV – VIOLAZIONI DEL CODICE, MONITORAGGIO E ATTUAZIONE 8861Art. 34 -Violazioni del Codice
Art. 34 -Violazioni del Codice1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Ogni persona che ritenga di aver subito una lesione o un danno ovvero abbia conoscenza dell’inosservanza del Codice può indirizzare una segnalazione scritta al Responsabile della propria struttura ovvero, in relazione alla particolarità del caso concreto, all’Ufficio Procedimenti Disciplinari, al Consigliere o Consigliera di fiducia, al Garante di Ateneo, al Rettore. Qualora il soggetto destinatario della segnalazione non sia competente, la segnalazione sarà comunque trasmessa all’organo competente.
3. Le segnalazioni sono esaminate in modo imparziale e tempestivo, nel rispetto della dignità delle persone coinvolte, della riservatezza, del contraddittorio e della trasparenza. È garantita la tutela del segnalante contro ritorsioni, nonché la tracciabilità e la proporzionalità degli interventi adottati.
4. Per le segnalazioni relative agli illeciti contemplati dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione si rinvia quanto previsto dall’articolo 22 del presente Codice.
Art. 35 -Violazioni dei precetti etici
Art. 35 -Violazioni dei precetti etici1. Ferma restando le responsabilità disciplinare, penale, amministrativa e contabile, le violazioni dei principi etici della comunità universitaria, di cui al Titolo II, comportano le sanzioni previste nel comma 6 del presente articolo.
2. Sulle violazioni del codice etico, ove non configurino illecito disciplinare, decide, su proposta del Rettore e nel rispetto del principio del contraddittorio, il Senato Accademico.
3. In tali casi il Rettore, entro 30 giorni dalla piena conoscenza dei fatti, contesta per iscritto, con uno strumento in grado di assicurare la ricezione della comunicazione, gli addebiti al componente della comunità universitaria cui è ascritta la violazione e comunica allo stesso la data di audizione. Tra la contestazione della violazione e l’audizione devono intercorrere almeno dieci giorni.
4. L’interessato o interessata ha facoltà di farsi assistere da un proprio rappresentante o da un difensore di fiducia e può presentare memorie.
5. Il Senato Accademico si pronuncia sulla proposta formulata dal Rettore all’esito del contraddittorio con l’interessato o interessata entro 180 giorni dalla contestazione della violazione dei precetti etici.
6. L’accertamento di violazioni del codice etico comporta l’applicazione, secondo principi di gradualità e di proporzionalità all’entità del fatto, delle sanzioni del rimprovero scritto con deposito degli atti nel fascicolo personale dell’interessato o interessata e della sospensione dall’esercizio delle cariche accademiche da uno a tre anni, nel caso di condotta che, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, configuri una non lieve o reiterata violazione delle disposizioni.
Art. 36 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale contrattualizzato
Art. 36 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale contrattualizzato1. È fonte di responsabilità disciplinare, per il personale contrattualizzato, accertata all'esito del procedimento disciplinare, la violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione, ferme restando le ipotesi in cui la violazione medesima dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa e contabile.
2. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge e dai contratti collettivi, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, si deve tenere conto delle indicazioni contenute al comma 2 dell’art. 16 del Codice di comportamento nazionale.
Art. 37 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore
Art. 37 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte del personale docente e ricercatore1. Per il personale docente e ricercatore la violazione delle disposizioni, comuni o specifiche, contenute nel Titolo III del presente Codice e nel Codice di comportamento nazionale, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile, integra una violazione di un principio di comportamento e può essere fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare il cui avvio spetta al Rettore.
2. Il procedimento disciplinare si svolge secondo le previsioni dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dell’art. 23 dello Statuto dell’Università e del Regolamento per il funzionamento del collegio di disciplina e disposizioni per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti professori e ricercatori universitari.
Se la violazione del presente Codice è compiuta dal Rettore le funzioni a lui attribuite competono al Decano dell’Università.
Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte dei soggetti titolari di contratto di collaborazione o nell’ambito dei contratti di fornitura di beni, servizi, opere
Art. 38 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte dei soggetti titolari di contratto di collaborazione o nell’ambito dei contratti di fornitura di beni, servizi, opere1. Nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita, nei limiti previsti dalle leggi, un’apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dell’incarico, o altra proporzionata sanzione prevista dal contratto, per il caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.
Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte di studenti e studentesse
Art. 39 - Violazioni degli obblighi di comportamento da parte di studenti e studentesse1. La violazione delle disposizioni contenute nel Titolo III del presente Codice da parte di studenti e studentesse, ferme restando le ipotesi in cui dia luogo anche a responsabilità penale e/o civile, è fonte di responsabilità disciplinare, accertata all'esito del procedimento disciplinare, così come disciplinato dal Regolamento dell’Università sulla Carriera dello Studente e dai rispettivi ordinamenti.
2. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:
ammonizione;
interdizione temporanea da una o più attività formative;
esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto per un periodo fino tre mesi;
sospensione temporanea dall'Università fino ad un massimo di un anno.
3. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova.
Art. 40- Vigilanza, monitoraggio e attività formative
Art. 40- Vigilanza, monitoraggio e attività formative1. Fermi restando gli obblighi di denuncia previsti dalla normativa vigente, sull’applicazione del Codice vigilano il Rettore, il Direttore generale, i dirigenti responsabili di ciascuna struttura e tutti i responsabili delle strutture dell’Università.
2. L’Università predispone iniziative di formazione rivolte a tutto il personale sui temi dell’etica e della legalità, con particolare riferimento ai contenuti del Codice di comportamento nazionale e del presente Codice.
Art. 41 - Attuazione e diffusione
Art. 41 - Attuazione e diffusione1. Gli appartenenti alla comunità universitaria sono tenuti a prendere visione e osservare il presente Codice nonché ad adoperarsi, in relazione al proprio ruolo e alla propria responsabilità, per la prevenzione dei comportamenti che costituiscono violazione delle norme in esso contenute.
2. Il Codice dell’Università è pubblicato sul sito internet istituzionale, insieme al Codice di comportamento nazionale.
3. Il responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’Università.
4. L’Università, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti e assunte, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice.