Art. 3 – Modalità di conferimento
Art. 3 – Modalità di conferimento1. I contratti possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dal comma 2.
2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora il contratto sia conferito a studiosi che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l’assunzione del vincitore con contratto di lavoro a tempo determinato. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il “Seal of Excellence” attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell’ambito di bandi competitivi. In questo caso, la stipula del contratto è approvata dal Consiglio di Amministrazione acquisito il parere favorevole del Senato Accademico, salvo che si tratti di programmi di ricerca di alta qualificazione identificati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il programma di ricerca finanziato preveda una diversa durata delle attività, i contratti di ricerca potranno essere stipulati per tale specifica durata, in ogni caso non inferiore a due anni.