Art. 3 – Modalità di conferimento
Art. 3 – Modalità di conferimento1. Gli incarichi possono essere conferiti mediante procedure di selezione, oppure direttamente secondo quanto previsto dai successivi commi.
2. Si prescinde dalle procedure selettive qualora l’incarico sia conferito a soggetti che siano risultati vincitori di specifici programmi di ricerca nazionali e internazionali promossi da enti pubblici o privati riconosciuti dalla comunità scientifica con procedure di finanziamento competitivo svolte nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, che prevedano l’assunzione del vincitore con un contratto analogo a quello disciplinato dal presente Regolamento. Rientrano tra queste ipotesi anche le procedure concluse con il rilascio di riconoscimenti di eccellenza, quali il “Seal of Excellence” attribuito dalla Commissione Europea o da altri enti internazionali, a seguito della valutazione positiva di proposte progettuali presentate nell’ambito di bandi competitivi.
3. Oltre a quanto previsto al comma 2, gli incarichi finanziati da risorse esterne, ottenute dall’Ateneo a livello nazionale, internazionale o europeo sulla base di bandi competitivi, possono essere conferiti direttamente secondo quanto previsto dall’art. 10.