Art. 6 – Bando di indizione delle procedure selettive
Art. 6 – Bando di indizione delle procedure selettive1. Le procedure di selezione sono indette con apposito bando pubblico, emanato con decreto del Direttore, contenente informazioni in merito a:
- l’ambito scientifico della ricerca, mediante l’indicazione del gruppo scientifico-disciplinare e, eventualmente, di uno o più settori scientifico-disciplinari, nonché di un titolo;
- il Tutor, individuato tra i professori e i ricercatori (a tempo indeterminato o tenure track) dell’Ateneo appartenenti al gruppo scientifico-disciplinare di cui al punto precedente;
- i requisiti per la partecipazione;
- le modalità di selezione, eventualmente specificando i criteri per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione dei punteggi;
- il colloquio, se previsto dal Dipartimento, eventualmente indicando data ed ora di svolgimento;
- le specifiche funzioni, i diritti e i doveri relativi alla posizione e il trattamento economico e previdenziale secondo quanto previsto dall’art. 14;
- la data prevista di inizio dell’attività;
- la modalità e il termine di presentazione della domanda, non inferiore a 10 e non superiore a 30 giorni dalla pubblicazione del bando stesso;
- la documentazione da allegare;
- il numero massimo di pubblicazioni e altri prodotti scientifici (non superiore a quattro), quali le tesi conclusive dei percorsi di studio, che ciascun candidato può allegare ai fini della valutazione;
- le modalità di comunicazione con i candidati, l’Ufficio responsabile della procedura e l’indirizzo a cui rivolgersi per informazioni.
2. Il bando di selezione è reso pubblico per via telematica sul sito internet e all’Albo Ufficiale dell'Ateneo, sui siti del Ministero dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea.