Art. 11 - Stipula del contratto e rapporto di lavoro
Art. 11 - Stipula del contratto e rapporto di lavoro1. Al fine delle specifiche attività di assistenza alla ricerca previste, il Direttore stipula con il vincitore della selezione, o con il candidato scelto con procedura di conferimento diretto, apposito contratto individuale di diritto privato. Il contratto non configura un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo a diritto di accesso ai ruoli universitari, né può essere computato ai fini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
2. La prestazione lavorativa del titolare si articola in relazione agli aspetti organizzativi e alle esigenze funzionali della ricerca stessa, così come definiti dal Dipartimento e dal Tutor.
3. Il titolare è tenuto, con cadenza semestrale e al termine dell’incarico, a depositare presso il Dipartimento il risultato dell’attività scientifica a mezzo di apposita relazione, validata dal Tutor che ne attesta il regolare svolgimento. In caso di mancata validazione, delibera il Consiglio di Dipartimento, sentiti il titolare e il Tutor.
4. Ai titolari degli incarichi si applica quanto previsto dal D.lgs. del 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro; le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità; l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di congedo per malattia. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall’INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Ateneo fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico.
5. I titolari che siano in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione medica e di quella odontoiatrica, possono svolgere attività assistenziale, a condizione che essa risulti necessaria allo svolgimento dell’attività di assistenza alla ricerca per il quale è stato conferito il contratto e sotto la supervisione del Tutor, secondo quanto previsto dagli accordi tra l’ente convenzionato e l’Ateneo.