Art. 15 – Estinzione del rapporto di lavoro

Art. 15 – Estinzione del rapporto di lavoro

1. Il rapporto di lavoro si conclude alla scadenza del termine finale del contratto, salvo quanto disposto dall’art. 13.

2. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell’art. 2119 c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto, ovvero per impossibilità sopravvenuta.

3. Il contratto può essere inoltre risolto:

- per gravi inadempienze e per la mancata predisposizione della relazione da parte del titolare dell’incarico, oppure la mancata sua validazione da parte del Tutor, in ogni caso previa delibera del Consiglio di Dipartimento;

- per violazioni del Codice etico e di comportamento dell’Ateneo che, per la loro gravità, non rendano possibile la prosecuzione del rapporto di lavoro;

- per la mancata risoluzione di situazioni di incompatibilità;

- per l’annullamento della procedura di reclutamento;

- per ogni ulteriore causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente.

4. Il titolare dell’incarico può recedere per iscritto dal contratto dando un preavviso pari ad almeno 30 giorni. In caso di mancato preavviso sarà trattenuto al titolare un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. Tale penale può essere esclusa qualora il titolare dell’incarico receda per: 

- assunzione presso enti pubblici e/o privati, nel caso in cui l’interessato dimostri o dichiari, sotto la propria responsabilità, di essere stato impossibilitato a rispettare il termine di preavviso; 

- gravi e imprevedibili motivi di carattere personale o familiare dichiarati dall’interessato sotto la propria responsabilità.

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