Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI 8861Art. 1 - Finalità
Art. 1 - Finalità1.Il presente Regolamento disciplina le modalità per l’adeguata valorizzazione e la corretta tutela delle attività di ricerca che possono condurre alla realizzazione di risultati protetti dall’ordinamento giuridico mediante l’attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.
Art. 2 - Definizioni
Art. 2 - Definizioni1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:
“Ateneo”: l’Università degli Studi di Trieste;
“Inventori”: personale dell’Università degli Studi di Trieste, strutturato o non strutturato, nonché studenti di ogni ordine e grado, ivi compresi i dottorandi, che sulla base della normativa vigente, sono da considerarsi inventori o creatori di proprietà intellettuale e che abbiano contribuito in maniera significativa alla Creazione Intellettuale;
“Attività di Ricerca Universitaria”: qualsiasi attività svolta dall’Inventore che possa generare una o più Creazioni Intellettuali, effettuata nell’ambito di contratti, programmi o progetti di ricerca cui partecipi l’Ateneo o una sua Struttura, indipendentemente dalla provenienza del finanziamento (pubblico o privato), ivi inclusi quelli proposti autonomamente da personale strutturato o non strutturato e approvati dall’Ateneo o da una sua Struttura, nonché l’attività svolta autonomamente dall’Inventore mediante l’utilizzo di strutture, risorse economiche o strumentali dell’Ateneo, o comunque riconducibile alla sua attività di ricerca;
“Creazioni Intellettuali”/”Invenzioni”:, si intendono tutte le opere dell'ingegno, invenzioni, modelli, disegni, software, banche dati, o altre soluzioni originali suscettibili di tutela giuridica (in particolare ai sensi della legge sul diritto d’autore e del Codice della proprietà industriale), realizzate dall’Inventore nello svolgimento dell’attività di ricerca, nonché ogni altra forma di conoscenza, innovazione o know-how suscettibile di costituire oggetto di un diritto di proprietà industriale;
“Diritti di Proprietà Intellettuale”: i diritti sulle Creazioni intellettuali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera realizzazione di una Creazione intellettuale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione, o negli altri modi previsti dalla legge;
“Responsabile Scientifico”: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;
“Strutture”: i Dipartimenti, i Centri interdipartimentali, le Scuole interdipartimentali e le altre strutture dell’Ateneo come indicate dal vigente Statuto.
“Know-how”: è l’insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità dell’Università degli Studi di Trieste, derivanti dalle ricerche svolte al suo interno e che non formano oggetto di specifici diritti di proprietà intellettuale. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di know-how anche le invenzioni non ancora brevettate;
“Brevetto/i”: indica i titoli di proprietà industriale mediante i quali si acquistano i diritti sulle Invenzioni, compresa la domanda di tali titoli e il diritto di depositare tale domanda. Si intendono compresi: le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i disegni e modelli ornamentali, le topografie di prodotti a semiconduttori, le nuove varietà vegetali;
“Personale Strutturato”: sono i lavoratori subordinati, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, di ogni inquadramento e livello; vi si ricomprendono, i ricercatori di qualsiasi tipologia, i docenti di I e II fascia e il personale tecnico e amministrativo, ivi compresi i collaboratori esperti linguistici (CEL), coinvolti in progetti di ricerca;
“Personale Non Strutturato”: gli addetti pro tempore allo svolgimento delle attività di ricerca che non intrattengono con l’Università degli Studi di Trieste un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo, gli assegnisti, i borsisti, gli stagisti, i tirocinanti, i contrattisti di ogni genere, il personale di ricerca di altre istituzioni autorizzato dalla propria istituzione di appartenenza.
“Linee Guida”: direttive allegate al Regolamento Brevetti (Allegato 2) che stabiliscono casi esemplificativi e ricorrenti, per i quali l’ufficio competente può operare sulla base delle indicazioni stabilite, senza necessità di sottoporre ogni singolo caso agli Organi.
Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento
Art. 3 - Ambito di applicazione del Regolamento1. Il presente Regolamento si applica agli Inventori dell’Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito Creazioni intellettuali, come definite dall’art. 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell’ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca come definito all’art. 2 co. 1 lett. b).