Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
Titolo II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 8861Art. 4 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali
Art. 4 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni intellettuali1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali realizzate o comunque conseguite da un Inventore nell’ambito dello svolgimento dell’Attività di Ricerca universitaria spettano all’Ateneo (secondo quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 Codice della Proprietà, così come modificato dalla L. 102 del 24/07/2023) o all’Inventore stesso così come di seguito indicato. Prima dell’inizio dell’Attività di ricerca il Responsabile Scientifico si assicura che tutti i Ricercatori e Ricercatrici, di qualsiasi tipo, coinvolti nella Ricerca siano stati informati in merito all’applicazione delle norme del presente Regolamento e siano consapevoli che la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati nel corso dell’Attività di ricerca verranno regolamentati come di seguito specificato.
2. Diritti morali
Agli inventori spetta l’inalienabile, irrinunciabile e imprescrittibile diritto morale ad essere riconosciuti autori delle invenzioni realizzate.
3. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da Personale Strutturato
I Diritti di Proprietà Intellettuale sulle Creazioni Intellettuali realizzate o comunque conseguite da Personale Strutturato nell’ambito dello svolgimento dell’Attività di Ricerca universitaria spettano all’Ateneo.
In caso di valorizzazione del brevetto, l’Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell’Inventore/autore, un corrispettivo così come previsto dall’art. 9 del presente Regolamento.
Il Personale Strutturato che pervenga ad un'invenzione brevettabile al di fuori delle proprie mansioni e senza utilizzo delle strutture di Ateneo, dispone della piena titolarità del diritto al brevetto e dei correlati diritti patrimoniali.
4. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da Personale Non Strutturato
La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita da Personale Non Strutturato nell'ambito delle attività pertinenti il progetto di ricerca spetta all'Università e/o a soggetti terzi con i quali l’Università abbia siglato o siglerà specifici accordi, ferma restando la titolarità dei diritti morali inalienabili dell’Inventore/Autore. In caso di valorizzazione del brevetto, l’Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell’Inventore/autore, un corrispettivo, ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
5. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da dottorandi
Tutti i risultati conseguiti dai dottorandi nell’ambito delle attività di ricerca pertinenti il corso di dottorato cui sono iscritti spettano all’Ateneo, fermo restando comunque il diritto esclusivo dei dottorandi ad esserne riconosciuti autori. Al dottorando interessato si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale strutturato di cui all’art. 9. Almeno 6 mesi prima della data prevista per il deposito della tesi nell’archivio istituzionale ad accesso aperto e/o della data prevista per la discussione pubblica), il dottorando informa (l’ufficio Competente della probabilità che la ricerca da lui svolta possa generare o abbia già generato dei risultati inventivi. L’ufficio Competente provvede ad effettuare una ricerca di anteriorità e, in caso di esito positivo, procederà a depositare la domanda di brevetto secondo le Linee Guida. Il Dottorando è tenuto a concordare con gli uffici competenti le misure idonee a garantire la massima riservatezza in merito sia all’attività di ricerca svolta, sia ai risultati conseguiti.
Nel caso di borsa di dottorato industriale, la titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita dai dottorandi spetta all’Ateneo e/o all’azienda di cui sono dipendenti.
In caso di valorizzazione del brevetto, l’Università riconoscerà, oltre ai diritti morali inalienabili dell’Inventore/autore, un corrispettivo calcolato secondo le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente all’art. 9 del presente Regolamento.
6. Diritti di Proprietà intellettuale conseguiti da studenti
La titolarità dei diritti derivanti da un’invenzione brevettabile realizzata da studenti spetta agli stessi, i quali potranno richiedere all’ufficio competente di procedere, a nome dell’Università, alla presentazione e al deposito della relativa domanda di brevetto, qualora l’invenzione risulti direttamente connessa al corso di studi, alla tesi o ad altra attività formativa. In tal caso, l’Università potrà farsi carico dei relativi oneri, fermo restando il diritto esclusivo dello studente ad essere riconosciuto quale autore dell’invenzione. Lo studente sarà tenuto, in tal caso, a stipulare con l’Università degli Studi di Trieste un apposito accordo di cessione, cui si applicheranno le medesime condizioni previste per il personale dipendente ai sensi dell’art. 9 del presente Regolamento.
7. Casi residui
La titolarità dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile conseguita da Inventori in quiescenza spetta all’Ateneo nel caso la Creazione Intellettuale sia stata conseguita prima dell’entrata in quiescenza dell’Inventore stesso. L’Inventore dovrà stipulare con l’Università degli Studi di Trieste un apposito accordo di cessione al quale si applicheranno le medesime condizioni riconosciute al personale dipendente di cui all’art. 9.