Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Titolo III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE 8861

Art. 5 - Riservatezza

Art. 5 - Riservatezza

1. Ai fini dell’applicazione del presente articolo, per “soggetti terzi” devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all’Attività di Ricerca. 

2. Fermo restando il diritto degli Inventori alla pubblicazione dei risultati dell’Attività di Ricerca, questi ultimi sono tenuti a mantenere la riservatezza su tutte le informazioni direttamente o indirettamente connesse alla stessa, nella misura necessaria a tutelare i diritti e gli interessi dell’Ateneo, inclusi i casi in cui l’Ateneo sia vincolato da obblighi contrattuali assunti nei confronti di terzi. Nel caso di necessità di tutela dei diritti dell’Ateneo, l’Inventore non divulgherà quanto direttamente o indirettamente appreso relativamente all’Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a soggetti terzi.

3. Si impegnerà ad adottare ogni mezzo idoneo e a compiere tutti gli atti e le attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni apprese, direttamente o indirettamente, nell’ambito dell’Attività di Ricerca non siano divulgate né rese accessibili a soggetti terzi non autorizzati. L’obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

  1. dati, notizie, informazioni e conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell’Ateneo;

  2. dati, notizie, informazioni e conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili in quanto ottenuti o divulgati autonomamente da soggetti terzi, i quali vi siano giunti legittimamente e indipendentemente, senza alcuna divulgazione da parte dell’inventore o di altri soggetti coinvolti nella presente ricerca;

  3. informazioni che l’Inventore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.

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Art. 6 - Comunicazione

Art. 6 - Comunicazione

1. L’Inventore che realizzi o consegua una Creazione intellettuale come definita dall’art. 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atta ad essere brevettata, registrata o altrimenti protetta, ne darà tempestiva comunicazione all’Ufficio Competente. 

L’Ufficio Competente potrà, a seguito di una preliminare verifica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale, valutarne la valorizzazione nell’interesse dell’Ateneo e dell’Inventore stesso, secondo quanto previsto all’art. 9.

2. Tutte le comunicazioni verranno gestite via posta elettronica ordinaria, e saranno indirizzate all’Ufficio Competente al seguente indirizzo di posta elettronica: brevetti@amm.units.it. Esse varranno come notifiche ufficiali in merito a tutti gli adempimenti da svolgersi per la gestione della PI. In caso di pluralità di inventori, le comunicazioni intercorrono con quello che tra questi viene designato dai medesimi proponenti “primo inventore” all’atto dell’istanza di deposito.

3. Se l’Attività di ricerca prevede la partecipazione di dipendenti o collaboratori di qualsiasi tipo di altre Istituzioni o imprese, il Responsabile Scientifico prende contatto con l’Ufficio Competente al fine di stipulare un accordo con l’ente di appartenenza in merito alla titolarità e alla gestione di eventuali risultati conseguiti dai dipendenti o collaboratori in esecuzione della ricerca.

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Art. 7 - Trasferimento tecnologico della proprietà intellettuale

Art. 7 - Trasferimento tecnologico della proprietà intellettuale

1. L’Università degli Studi di Trieste, in coerenza con gli obiettivi di Terza Missione, valorizza il proprio portafoglio brevettuale mediante collaborazioni con altri soggetti pubblici o privati interessati allo sviluppo ed all’applicazione industriale delle invenzioni e del know-how di proprietà dell’Ateneo. A tal fine, l’Ateneo può stipulare accordi con soggetti terzi aventi ad oggetto la cessione dell’invenzione e dei relativi diritti di protezione, ovvero la concessione in licenza, esclusiva o non esclusiva, dei diritti di proprietà intellettuale. Tali accordi sono approvati dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo previo parere favorevole del Senato Accademico.

L’Università degli Studi di Trieste può valorizzare ed applicare direttamente ed autonomamente le invenzioni di cui è titolare, individuando gli strumenti, le forme e le risorse più opportune, nei limiti delle disposizioni normative vigenti e nel rispetto dei propri Regolamenti. 

Le attività relative alla tutela, gestione e valorizzazione della proprietà intellettuale dell’Università degli Studi di Trieste sono di competenza dell’Amministrazione Centrale dell’Ateneo che le esercita tramite l’Ufficio Competente. 

 

2. Al fine di procedere all’individuazione del cessionario o licenziatario, l’Ateneo, pubblica sulle proprie pagine web https://portale.units.it/it/terza-missione/brevetti/elenco il proprio portafoglio brevettuale, comprensivo di tutti i titoli di proprietà intellettuale che intende cedere ovvero concedere in licenza d’uso a terzi, dichiarandole all’uopo disponibili. 

L’Università degli Studi di Trieste valuta le eventuali offerte pervenute sulla base dei seguenti criteri: proposta economica, obiettivi di visibilità e promozione per la ricerca dell’Ateneo, capacità di industrializzazione del cessionario/licenziatario, finalità etiche e di utilità sociale. In caso di offerta unica, l’Università degli Studi di Trieste può avviare e condurre procedure negoziali dirette con soggetti terzi, al fine di procedere alla stipula di contratti di cessione o concessione in licenza d’uso della proprietà intellettuale della quale è titolare. 

 

3. I proventi derivanti dallo sfruttamento del brevetto sono ripartiti secondo quanto specificato all’art. 9.

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Art. 8 - Obblighi dell’inventore

Art. 8 - Obblighi dell’inventore

1. L’Inventore è tenuto obbligatoriamente e inderogabilmente a: 

  • entro 15 giorni dalla prima comunicazione dell’invenzione all’Ufficio medesimo, compilare e consegnare all’Ufficio Competente il modulo di Disclosure e la Scheda Brevetto (allegati 3 e 4 al presente regolamento). In mancanza della compilazione e della consegna non si procederà al deposito della domanda di brevetto; 

  • aggiornare la Scheda Brevetto ogni qualvolta ciò risulti necessario o comunque inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta in tal senso ricevuta dall’Ufficio Competente; in caso di mancato aggiornamento non si procederà all’estensione/regionalizzazione e/o mantenimento del Brevetto a cui la Scheda Brevetto richiesta si riferisce; 

  • L’Inventore è tenuto a presentare, in occasione di ciascuna fase relativa al deposito, mantenimento, estensione o nazionalizzazione della domanda di brevetto, apposita istanza motivata almeno 60 (sessanta) giorni prima della relativa scadenza, e comunque secondo le modalità e i termini indicati dall’Ufficio Competente, avvalendosi della modulistica predisposta o resa disponibile dal medesimo Ufficio. L’istanza dovrà contenere una dettagliata relazione sui progressi tecnologici e scientifici conseguiti, nonché sulle prospettive di trasferimento tecnologico, sfruttamento industriale e/o commerciale e attività di licensing maturate. In caso di mancata presentazione dell’istanza nei termini previsti, l’Ufficio Competente provvederà a contattare l’Inventore al fine di acquisire le informazioni necessarie per assumere una decisione in merito alla prosecuzione della tutela brevettuale, secondo le linee guida vigenti. fornire tutte le informazioni utili al deposito della domanda di brevetto e alla relativa tutela; 

  • comunicare qualsiasi fatto o circostanza di cui sia a conoscenza che possa inficiare la validità della domanda di brevetto; 

  • collaborare in prima persona con l’Ufficio Competente per le attività di trasferimento tecnologico volte alla valorizzazione dell’invenzione; 

  • collaborare con l’Ufficio Competente nonché con tutti gli altri soggetti identificati dal medesimo Ufficio (a titolo esemplificativo: studi mandatari, consulenti, esperti esterni) e deputati al deposito, al mantenimento e alla gestione del titolo di brevetto. 

    Qualora l’inventore non adempia in modo corretto e puntuale a tutti i precedenti obblighi, rendendo gravosa o improduttiva la gestione del brevetto, l’Università valuterà l’abbandono del medesimo. 

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Art. 9 – Costi e proventi

Art. 9 – Costi e proventi

1. Tutte le spese inerenti al deposito e alle successive attività quali ad esempio nazionalizzazioni, estensioni e tasse di mantenimento graveranno sul budget dell’Ateneo;

2. All’atto della valorizzazione delle Creazioni intellettuali, l’Ateneo corrisponde, al netto dei costi sostenuti: 

  1. il 50% degli utili derivanti dall’attività di valorizzazione all’Inventore o gruppo di Inventori. La quota verrà corrisposta, una volta determinato dall’Ufficio competente l’ammontare degli utili da corrispondere all’Inventore o al gruppo di inventori (specificando l'elenco degli inventori e la loro quota di apporto inventivo), tramite ciclo compensi, con apposito bonifico su conto corrente degli inventori.

    L’inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico; 

    b. il 50% al Bilancio di Ateneo, di cui il 15% destinato all’ufficio competente, che utilizzerà tali risorse per le attività di valorizzazione delle attività brevettuali attraverso la creazione di un progetto cost to cost dedicato. A titolo non esaustivo le attività di valorizzazione potranno comprendere: partecipazione a fiere di settore, presentazioni di brevetti presso aziende interessate, organizzazione seminari e corsi su proprietà intellettuale, servizi di consulenza legale brevettuale.

3. Qualora i Diritti Morali su una Creazione intellettuale spettino a più Inventori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel modulo di Disclosure ovvero, in mancanza di una suddivisione, in parti uguali. 

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Art. 10 – Collaborazioni con Spin off

Art. 10 – Collaborazioni con Spin off

1. Per quanto riguarda le Creazioni intellettuali scaturite da collaborazioni con Spin off dell’Università di Trieste, si rimanda alle disposizioni in merito del Regolamento Spin Off di Ateneo.

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