Art. 9 – Costi e proventi

Art. 9 – Costi e proventi

1. Tutte le spese inerenti al deposito e alle successive attività quali ad esempio nazionalizzazioni, estensioni e tasse di mantenimento graveranno sul budget dell’Ateneo;

2. All’atto della valorizzazione delle Creazioni intellettuali, l’Ateneo corrisponde, al netto dei costi sostenuti: 

  1. il 50% degli utili derivanti dall’attività di valorizzazione all’Inventore o gruppo di Inventori. La quota verrà corrisposta, una volta determinato dall’Ufficio competente l’ammontare degli utili da corrispondere all’Inventore o al gruppo di inventori (specificando l'elenco degli inventori e la loro quota di apporto inventivo), tramite ciclo compensi, con apposito bonifico su conto corrente degli inventori.

    L’inventore ha facoltà di rinunciare, in tutto o in parte, alla quota a lui spettante in favore della struttura Dipartimentale a cui afferisce e per le attività di ricerca che fanno capo al medesimo in qualità di responsabile scientifico; 

    b. il 50% al Bilancio di Ateneo, di cui il 15% destinato all’ufficio competente, che utilizzerà tali risorse per le attività di valorizzazione delle attività brevettuali attraverso la creazione di un progetto cost to cost dedicato. A titolo non esaustivo le attività di valorizzazione potranno comprendere: partecipazione a fiere di settore, presentazioni di brevetti presso aziende interessate, organizzazione seminari e corsi su proprietà intellettuale, servizi di consulenza legale brevettuale.

3. Qualora i Diritti Morali su una Creazione intellettuale spettino a più Inventori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel modulo di Disclosure ovvero, in mancanza di una suddivisione, in parti uguali. 

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