Titolo I – Disposizioni Generali

Titolo I – Disposizioni Generali 8861

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Art. 1 – Oggetto e Finalità

Il presente Regolamento disciplina la gestione inventariale del patrimonio mobiliare e immobiliare dell’Università degli Studi di Trieste in conformità alla normativa eurounionale, nazionale e al proprio Regolamento per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Con il Regolamento vengono inoltre disciplinate le responsabilità connesse alla gestione patrimoniale.

I principi della gestione inventariale sono quelli che informano l’azione amministrativa di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Le disposizioni del Regolamento si applicano a tutti i beni di proprietà dell’Università, acquisiti o ricevuti a qualunque titolo.

Nell’ambito del lavoro di sensibilizzazione preordinato a contrastare gli stereotipi di genere, il Regolamento utilizza una terminologia neutra ogni volta in cui è possibile. Quando per esigenze di sintesi è usata la sola forma maschile, questa è da intendersi riferita in maniera inclusiva a tutte le persone che operano nella comunità universitaria.

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Art. 2 – Principi contabili di inventariazione

Art. 2 – Principi contabili di inventariazione

La gestione inventariale deve garantire:

  1. completezza, nella rappresentazione del patrimonio dell’Università;

  2. trasparenza, assicurando la tracciabilità di tutte le operazioni;

  3. tempestività, con l’aggiornamento puntuale dei registri;

  4. integrazione, con la contabilità e i sistemi informativi universitari.

La registrazione inventariale è eseguita in base al decreto interministeriale n. 34 del 2025 (MUR-MEF), al suo Manuale tecnico Operativo, agli Standard ITAS, nonché ai sensi del Manuale di Contabilità di Ateneo.

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Art. 3 – Definizioni

Art. 3 – Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

  1. immobilizzazione: l’investimento di capitale in fattori produttivi destinati ad un uso durevole;

  2. immobilizzazione materiale: l’investimento di capitale in fattori produttivi destinati a servire durevolmente le esigenze dell’Ateneo e caratterizzati da tangibilità. Riguarda i beni immobili ed i beni mobili non immateriali;

  3. immobilizzazione immateriale: l’investimento di capitale in fattori produttivi destinati a servire durevolmente le esigenze dell’Ateneo e caratterizzati dall’assenza di tangibilità. Riguarda i beni mobili immateriali;

  4. immobilizzazioni finanziarie: rappresentano la parte del patrimonio dell'Ente destinata a rimanere durevolmente utilizzata in partecipazioni ed investimenti mobiliari;

  5. immobilizzazioni in corso: procedura di investimento di capitale in fattori produttivi non ancora conclusa. Possono essere immateriali o materiali;

  6. beni immobili: sono considerati immobili tutti i beni che artificialmente o naturalmente sono incorporati al suolo;

  7. beni mobili: sono mobili tutti i beni che non hanno le caratteristiche dei beni immobili;

  8. beni immateriali: sono immateriali tutti i beni mobili che, seppur privi di materialità e tangibilità, soddisfano in modo durevole le esigenze dell’Ateneo;

  9. Inventario: il registro in cui sono censite le operazioni di gestione del patrimonio dell’Università. Riporta l’elenco completo dei beni che costituiscono il patrimonio dell’Università;

  10. consegnatario: la persona incaricata della gestione dei beni assegnati. Il consegnatario custodisce, conserva e garantisce l’uso corretto dei beni affidatigli. Ne è personalmente responsabile per qualsiasi danno che possa derivare da sue azioni od omissioni salvo il caso fortuito o la forza maggiore;

  11. sub-consegnatario: persona in capo alla quale derivano le responsabilità del consegnatario con riferimento ai beni assegnatigli;

  12. utilizzatore: persona che di fatto o tramite rituale assegnazione ha la detenzione di beni dell’Università per finalità inerenti alla propria attività istituzionale.

  13. manutenzione straordinaria: le attività di ampliamento e ammodernamento del bene, nonché quelle altre che ne comportano un miglioramento. Il bene è migliorato quando ha acquisito un incremento significativo e misurabile di capacità, di funzionalità o di sicurezza, ovvero ne è stata prolungata la vita utile. Sono comunque attività di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali e non strutturali dei manufatti e delle relative pertinenze al fine di adeguarne le componenti, gli impianti e le opere connesse all'uso e alle prescrizioni vigenti. La manutenzione straordinaria è contabilmente un costo in conto capitale;

  14. manutenzione ordinaria: le attività di manutenzione e riparazione di natura ricorrente che vengono effettuate per mantenere i beni inventariati in buono stato di funzionamento. La manutenzione ordinaria assicura la vita utile al bene manutenuto, conservando lo stato di fruibilità di tutte le componenti e salvaguardando il valore del bene e la sua funzionalità originaria. La manutenzione ordinaria è contabilmente un costo di esercizio;

  15. manutenzione straordinaria del patrimonio culturale: le attività con finalità di miglioramento significativo delle condizioni del bene, che ne aumentano la vita utile o il valore. Sono tali anche gli interventi migliorativi della fruibilità. Sono contabilmente qualificate come costo in conto capitale;

  16. manutenzione ordinaria del patrimonio culturale: le attività con finalità di conservazione del bene in buono stato, senza modificarne le caratteristiche funzionali. Sono tali anche gli interventi conservativi, annuali e pluriennali. Sono contabilmente qualificate come costo di esercizio.

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