Titolo II – Ambito soggettivo di applicazione
Titolo II – Ambito soggettivo di applicazione 8861Art. 4 - Consegnatari
Art. 4 - ConsegnatariI Consegnatari sono:
- il Direttore Generale per tutti i beni immobili e per i beni mobili delle strutture dell’Amministrazione Centrale;
- i Direttori di Dipartimento per i beni mobili dipartimentali;
- il Responsabile del Servizio Bibliotecario di Ateneo per i beni mobili della propria struttura;
- altri soggetti formalmente incaricati dal Direttore Generale.
Il Consegnatario residuale è il Direttore Generale.
I Consegnatari hanno il compito di custodire, e gestire i beni loro assegnati, assicurandone la conservazione e la tracciabilità. Assicurano la corretta tenuta dei registri di inventario, approvano i buoni di carico e scarico e le variazioni inventariali. Realizzano la ricognizione nei termini di legge.
La consegna dei beni mobili e immobili iscritti nei registri è automatica e avviene in seguito all’attribuzione dell’incarico ai soggetti legittimati.
Entro novanta giorni il consegnatario può trasmettere al Direttore Generale osservazioni relative ai beni consegnati. In assenza di osservazioni, decorso tale termine, i beni consegnati si intendono riconosciuti conformi alla situazione contenuta nel registro di inventario. Nel caso di passaggio di gestione si applica l’art. 24 del Regolamento.
I Consegnatari sono obbligati alla resa del conto giudiziale.
Art. 5 – Sub-Consegnatari
Art. 5 – Sub-ConsegnatariIl Sub-Consegnatario è nominato dal Consegnatario o incaricato da altri Regolamenti di Ateneo per beni specificamente individuati.
Possono essere Sub-Consegnatari i dipendenti dell’università con qualifica minima di EP a cui è attribuito il ruolo di capo settore per i beni mobili attribuiti alla struttura di appartenenza.
I Direttori di Dipartimento e i Dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale sono Sub-consegnatari degli spazi a loro affidati all’interno dei beni immobili in uso all’Università.
I Dirigenti sono Sub-Consegnatari dei beni mobili assegnati alla propria struttura.
Il Sub-Consegnatario ha tutti gli obblighi e doveri del consegnatario.
Art. 6 – Utilizzatori
Art. 6 – UtilizzatoriPossono essere utilizzatori il personale docente e ricercatore, il personale tecnico amministrativo, i ricercatori con incarico di ricerca, gli specializzandi, i ricercatori post doc, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i borsisti, i collaboratori occasionali ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d.lgs. 165 del 2001 e, in generale, tutti gli studenti.
L’utilizzatore è responsabile dei beni mobili consegnati, con debito di vigilanza.
La responsabilità decorre dalla consegna, anche di fatto, fino alla restituzione, da rilevare tramite processo verbale.
Art. 7 – Ufficio Patrimonio di Ateneo
Art. 7 – Ufficio Patrimonio di AteneoL’Ufficio Patrimonio dell’Università coordina e supervisiona tutte le attività di gestione inventariale, fornendo supporto tecnico, normativo e gestionale. L’Ufficio Patrimonio cura il sistema informatico di inventariazione e organizza verifiche periodiche sui beni.
L'ufficio Patrimonio è supportato dall'Area dei Servizi Economico finanziari per quanto attiene agli aspetti strettamente contabili.