Titolo II – Ambito soggettivo di applicazione

Titolo II – Ambito soggettivo di applicazione 8861

Art. 4 - Consegnatari

Art. 4 - Consegnatari

I Consegnatari sono:

- il Direttore Generale per tutti i beni immobili e per i beni mobili delle strutture dell’Amministrazione Centrale;

- i Direttori di Dipartimento per i beni mobili dipartimentali;

- il Responsabile del Servizio Bibliotecario di Ateneo per i beni mobili della propria struttura; 

- altri soggetti formalmente incaricati dal Direttore Generale. 

Il Consegnatario residuale è il Direttore Generale.

I Consegnatari hanno il compito di custodire, e gestire i beni loro assegnati, assicurandone la conservazione e la tracciabilità. Assicurano la corretta tenuta dei registri di inventario, approvano i buoni di carico e scarico e le variazioni inventariali. Realizzano la ricognizione nei termini di legge.

La consegna dei beni mobili e immobili iscritti nei registri è automatica e avviene in seguito all’attribuzione dell’incarico ai soggetti legittimati.

Entro novanta giorni il consegnatario può trasmettere al Direttore Generale osservazioni relative ai beni consegnati. In assenza di osservazioni, decorso tale termine, i beni consegnati si intendono riconosciuti conformi alla situazione contenuta nel registro di inventario. Nel caso di passaggio di gestione si applica l’art. 24 del Regolamento.

I Consegnatari sono obbligati alla resa del conto giudiziale.

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Art. 5 – Sub-Consegnatari

Art. 5 – Sub-Consegnatari

Il Sub-Consegnatario è nominato dal Consegnatario o incaricato da altri Regolamenti di Ateneo per beni specificamente individuati. 

Possono essere Sub-Consegnatari i dipendenti dell’università con qualifica minima di EP a cui è attribuito il ruolo di capo settore per i beni mobili attribuiti alla struttura di appartenenza.

I Direttori di Dipartimento e i Dirigenti delle Aree dell’Amministrazione Centrale sono Sub-consegnatari degli spazi a loro affidati all’interno dei beni immobili in uso all’Università. 

I Dirigenti sono Sub-Consegnatari dei beni mobili assegnati alla propria struttura. 

Il Sub-Consegnatario ha tutti gli obblighi e doveri del consegnatario.

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Art. 6 – Utilizzatori

Art. 6 – Utilizzatori

Possono essere utilizzatori il personale docente e ricercatore, il personale tecnico amministrativo, i ricercatori con incarico di ricerca, gli specializzandi, i ricercatori post doc, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i borsisti, i collaboratori occasionali ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d.lgs. 165 del 2001 e, in generale, tutti gli studenti. 

L’utilizzatore è responsabile dei beni mobili consegnati, con debito di vigilanza.

La responsabilità decorre dalla consegna, anche di fatto, fino alla restituzione, da rilevare tramite processo verbale.

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Art. 7 – Ufficio Patrimonio di Ateneo

Art. 7 – Ufficio Patrimonio di Ateneo

L’Ufficio Patrimonio dell’Università coordina e supervisiona tutte le attività di gestione inventariale, fornendo supporto tecnico, normativo e gestionale. L’Ufficio Patrimonio cura il sistema informatico di inventariazione e organizza verifiche periodiche sui beni.

L'ufficio Patrimonio è supportato dall'Area dei Servizi Economico finanziari per quanto attiene agli aspetti strettamente contabili.

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