Art. 4 - Consegnatari
Art. 4 - ConsegnatariI Consegnatari sono:
- il Direttore Generale per tutti i beni immobili e per i beni mobili delle strutture dell’Amministrazione Centrale;
- i Direttori di Dipartimento per i beni mobili dipartimentali;
- il Responsabile del Servizio Bibliotecario di Ateneo per i beni mobili della propria struttura;
- altri soggetti formalmente incaricati dal Direttore Generale.
Il Consegnatario residuale è il Direttore Generale.
I Consegnatari hanno il compito di custodire, e gestire i beni loro assegnati, assicurandone la conservazione e la tracciabilità. Assicurano la corretta tenuta dei registri di inventario, approvano i buoni di carico e scarico e le variazioni inventariali. Realizzano la ricognizione nei termini di legge.
La consegna dei beni mobili e immobili iscritti nei registri è automatica e avviene in seguito all’attribuzione dell’incarico ai soggetti legittimati.
Entro novanta giorni il consegnatario può trasmettere al Direttore Generale osservazioni relative ai beni consegnati. In assenza di osservazioni, decorso tale termine, i beni consegnati si intendono riconosciuti conformi alla situazione contenuta nel registro di inventario. Nel caso di passaggio di gestione si applica l’art. 24 del Regolamento.
I Consegnatari sono obbligati alla resa del conto giudiziale.