Art. 6 – Utilizzatori
Art. 6 – UtilizzatoriPossono essere utilizzatori il personale docente e ricercatore, il personale tecnico amministrativo, i ricercatori con incarico di ricerca, gli specializzandi, i ricercatori post doc, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi, i borsisti, i collaboratori occasionali ai sensi dell’art. 7 co. 6 del d.lgs. 165 del 2001 e, in generale, tutti gli studenti.
L’utilizzatore è responsabile dei beni mobili consegnati, con debito di vigilanza.
La responsabilità decorre dalla consegna, anche di fatto, fino alla restituzione, da rilevare tramite processo verbale.