Titolo III – Ambito oggettivo di applicazione
Titolo III – Ambito oggettivo di applicazione 8861Art. 8 – Beni immobili
Art. 8 – Beni immobiliI beni immobili oggetto di inventariazione sono terreni, fabbricati e fabbricati non strumentali.
L’inventario dei beni immobili dell’università contiene le seguenti indicazioni:
la denominazione, l'ubicazione, la destinazione d’uso;
il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile;
il valore iniziale individuato nel costo d’acquisto e le eventuali successive variazioni, anche grazie a eventuali migliorie su beni immobili di proprietà di terzi;
servitù, pesi e oneri di cui sono gravati;
la struttura utilizzatrice.
I beni immobili sono altresì classificati in disponibili e indisponibili. Il passaggio dall’elenco dei beni disponibili a quello dei beni indisponibili e viceversa è approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
I beni immobili nella disponibilità di Ateneo per titolo diverso dalla proprietà sono censiti separatamente. Nel registro sono riportate le indicazioni contenute nel precedente comma.
È tenuto dall’Ufficio Patrimonio un elenco dei beni immobili che producono entrate con l’indicazione del ricavo prodotto da ciascuno.
Gli immobili di cui si prevede l’acquisizione o la cessione devono essere indicati nel “Piano triennale di investimento”. Il Piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 31 dicembre di ogni anno per la successiva trasmissione al Ministero.
Le variazioni di destinazione d’uso degli spazi devono essere richieste al Direttore Generale e autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
Art. 9 – Beni mobili
Art. 9 – Beni mobiliI beni mobili oggetto di inventariazione rientrano nelle seguenti classificazioni:
attrezzature;
beni culturali;
mobili e arredi;
brevetti;
concessioni e licenze;
avviamento;
costi per migliorie su beni di terzi;
costi di pubblicità e sviluppo;
partecipazioni;
altri titoli;
altre immobilizzazioni immateriali;
altre immobilizzazioni materiali;
Le sottocategorie di beni mobili appartenenti alle predette classificazioni sono derivate dal piano dei conti di Ateneo in contabilità analitica.
Non sono oggetto di inventariazione i beni mobili di valore inferiore ad euro 200 comprensivo dell’Iva, di rapido consumo e uso corrente indicati nell’allegato A del presente Regolamento.
Sono sempre inventariati indipendentemente dal valore:
a) beni culturali;
b) prototipi utilizzati per attività di ricerca, se destinati a un uso strumentale continuativo. I prototipi costituiscono immobilizzazioni immateriali.
I beni mobili nella disponibilità di Ateneo per titolo diverso dalla proprietà sono censiti separatamente.
Art. 10 – Contenuto inventario beni mobili
Art. 10 – Contenuto inventario beni mobiliL’inventario dei beni mobili dell’Università contiene le seguenti indicazioni:
denominazione della struttura in cui viene inventariato;
descrizione dettagliata del bene;
numero progressivo di inventario;
data del buono di carico;
ubicazione del bene;
consegnatario;
utilizzatore;
classificazione di appartenenza;
quantità;
tipo di carico – titolo di acquisto;
nome del fornitore, numero e data di fatturazione in caso di titolo di acquisto;
valore iniziale al prezzo di costo ed eventuali variazioni successive.
I beni mobili sono inventariati al prezzo di acquisto aumentato dell’Iva indetraibile e di eventuali spese doganali, di trasporto, di installazione e collaudo.
I beni acquisiti in valuta straniera devono essere inventariati al valore in euro determinato applicando il tasso di cambio del giorno di registrazione della fattura.
I beni acquisiti tramite donazione od altro titolo gratuito sono inventariati in base al valore di mercato o di stima. Gli strumenti costruiti nelle officine e nei laboratori dell’Università sono inventariati al valore di somma dei prezzi di costo delle singole parti.
I mobili acquisiti in seguito a contratto di locazione finanziaria sono iscritti nei registri di inventario al valore di riscatto.
Art. 11 – Materiale bibliografico
Art. 11 – Materiale bibliograficoIl materiale bibliografico corrente viene stimato al valore d’acquisto ed è trattato contabilmente come costo d’esercizio. Nel bilancio dell’Ateneo non ne viene rappresentata la consistenza patrimoniale.
Gli inventari del materiale bibliografico sono registrati esclusivamente nel sistema informativo in uso al Sistema Bibliotecario di Ateneo e hanno valenza di tipo gestionale. Lo scarto del materiale bibliografico corrente è autorizzato dal Responsabile dello SBA previa autorizzazione dell’Ente facente funzione di sopraintendenza bibliografica regionale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 42 del 2004.
Il materiale bibliografico antico, di pregio e relativo ai fondi speciali è sempre oggetto di inventariazione nell’inventario dei beni mobili, così come gli altri beni culturali. Non è soggetto ad ammortamento.
Art. 12 - Registri inventariali
Art. 12 - Registri inventarialiL’inventario di Ateneo è unico e contenuto nel sistema informativo a supporto della contabilità.
L’inventario è suddiviso in sezionali corrispondenti alle Unità Economiche, per consentire la gestione a livello di amministrazione centrale, SBAPM, dipartimenti e centri interdipartimentali. È inoltre istituito un sezionale trasversale a tutte le strutture per inventariare separatamente i beni immobili e gli impianti.
Nei registri i beni sono raggruppati per categoria inventariale come da documento allegato (allegato B).
Ad ogni categoria inventariale sono collegate le aliquote di ammortamento. I beni di valore inferiore ad euro 516,00 si ammortizzano interamente nell'esercizio di acquisto.