Art. 9 – Beni mobili
Art. 9 – Beni mobiliI beni mobili oggetto di inventariazione rientrano nelle seguenti classificazioni:
attrezzature;
beni culturali;
mobili e arredi;
brevetti;
concessioni e licenze;
avviamento;
costi per migliorie su beni di terzi;
costi di pubblicità e sviluppo;
partecipazioni;
altri titoli;
altre immobilizzazioni immateriali;
altre immobilizzazioni materiali;
Le sottocategorie di beni mobili appartenenti alle predette classificazioni sono derivate dal piano dei conti di Ateneo in contabilità analitica.
Non sono oggetto di inventariazione i beni mobili di valore inferiore ad euro 200 comprensivo dell’Iva, di rapido consumo e uso corrente indicati nell’allegato A del presente Regolamento.
Sono sempre inventariati indipendentemente dal valore:
a) beni culturali;
b) prototipi utilizzati per attività di ricerca, se destinati a un uso strumentale continuativo. I prototipi costituiscono immobilizzazioni immateriali.
I beni mobili nella disponibilità di Ateneo per titolo diverso dalla proprietà sono censiti separatamente.