Art. 13 – Registrazione di carico
Art. 13 – Registrazione di caricoI beni mobili ed immobili sono oggetto di inventariazione nel momento in cui entrano a far parte del patrimonio di Ateneo a seguito di costruzione, acquisto, donazione, lascito testamentario o altro atto o fatto idoneo.
L’inventariazione viene realizzata tramite i buoni di carico emessi dalla struttura che ha acquisito i beni. L’inventariazione degli acquisti dell’Amministrazione Centrale è eseguita dall’Ufficio Patrimonio, quella degli acquisti dei dipartimenti e dello SBAPM è eseguita dalle rispettive strutture amministrative.
Il buono è emesso entro 30 giorni dall’entrata in possesso dei beni da inventariare. Nel caso di acquisto a titolo oneroso l’inventariazione segue i controlli della correttezza della fornitura e l’eventuale collaudo.
La procedura di inventariazione dei beni mobili materiali si conclude con l’apposizione al bene di un’etichetta numerativa materiale che riporti almeno le seguenti indicazioni:
il nome “Università degli Studi di Trieste”;
nome della struttura di assegnazione;
numero di inventario.
L’Ufficio Patrimonio applica le etichette ai beni dell’amministrazione centrale e ne monitora l’applicazione da parte dei dipartimenti e dello SBAPM.
L’etichetta numerativa può anche essere sostituita da un QR code, o codice a barre, scansionabili tramite dispositivi elettronici che permettano di identificare univocamente il bene a cui sono applicati.
L’utilizzo del sistema di etichettature tramite QR code o codice a barre è coordinato dall’Ufficio Patrimonio.