Art. 16 – Vendita beni immobili

Art. 16 – Vendita beni immobili

La vendita di beni immobili è disposta dal Consiglio di Amministrazione di Ateneo in seguito all’accertata incapacità dei beni oggetto di vendita di rispondere alle esigenze istituzionali.
La vendita dei beni immobili è curata dall’Ufficio Patrimonio ed eseguita ai sensi del Regio Decreto n. 827 del 1924 e ss. modifiche.

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